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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32374/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che respingeva la sua domanda di liberazione condizionale (art. 16-nonies, L. 82/1991), deducendo violazione e erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies L. 82/91 nonché vizio di motivazione. Ha contestato la contraddittorietà della decisione che, pur riconoscendo la regolare condotta, l'assenza di violazioni della detenzione domiciliare, l'attività lavorativa/volontaria e la rilevanza della collaborazione, ha tuttavia escluso il "sicuro ravvedimento" richiamandosi al mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati, requisito che il ricorrente sostiene non dovesse essere applicato alla sua particolare posizione di collaboratore di giustizia protetto dal programma di protezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona per incompetenza funzionale del giudice. Ha ritenuto che, per i soggetti sottoposti al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, la competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione (inclusa la liberazione condizionale) appartenga inderogabilmente alla Magistratura di sorveglianza di Roma ai sensi dell'art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8/1991 (conv. L. 82/1991). La competenza funzionale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; perciò l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona è stata annullata e gli atti sono trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per la decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. con modificazioni L. 15 marzo 1991, n. 82)

    «Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto»

    La Corte interpreta la norma come fonte di una competenza funzionale e inderogabile della Magistratura di sorveglianza di Roma per le istanze di misure alternative presentate da collaboratori di giustizia protetti; la deroga investe anche la liberazione condizionale e prevale sulla regola generale di competenza territoriale.

  • art. 176 cod. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 16-nonies per l'inquadramento normativo delle istanze di benefici penitenziari avanzate da collaboratori; contribuisce a regolare l'esame della domanda ma non modifica la regola di competenza speciale.

  • art. 677, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma generale sulla competenza per le misure alternative alla detenzione che viene derogata, con effetti "attrattivi", dalla disposizione speciale dell'art. 16-nonies per i soggetti protetti.

  • art. 12, comma 3-bis, decreto-legge n. 8/1991

    Individua la possibilità di "eleggere il domicilio" nell'ambito del programma di protezione; l'elezione del domicilio è il criterio rilevante per determinare la competenza del giudice di sorveglianza ai sensi dell'art. 16-nonies.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia sottoposti a speciale programma di protezione la competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione (compresa la liberazione condizionale) è funzionalmente attribuita alla Magistratura di sorveglianza di Roma per effetto dell'art. 16-nonies; tale competenza è inderogabile e prevale sulle regole generali di competenza territoriale.
  • L'incompetenza funzionale del giudice è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; una decisione adottata da giudice incompetente deve essere annullata e gli atti trasmessi al giudice competente.
  • La regola di competenza speciale si applica indipendentemente dal momento di presentazione dell'istanza e dalla natura trattamentale o sostanziale del beneficio richiesto: la "vis attractiva" dell'art. 16-nonies copre le varie misure alternative elencate dalla norma.
  • In presenza di un provvedimento motivato sul merito emesso da giudice incompetente, la correzione della competenza è imprescindibile prima che il merito possa essere nuovamente esaminato dal giudice competente; dunque eventuali contestazioni sul diritto alla liberazione condizionale dovranno essere valutate dal Tribunale di sorveglianza di Roma.
  • Prassi operativa consigliata: gli avvocati dei soggetti protetti dovrebbero presentare le istanze direttamente al Tribunale di sorveglianza competente (Roma) o, almeno, sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza funzionale se l'istanza è stata depositata altrove; in ogni istanza indichare l'elezione del domicilio ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis.

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