Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10229/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato omicidio e per una contravvenzione in materia di armi. Il ricorso deduceva un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa contestava, in sostanza, la sussistenza del tentato omicidio e l'idoneità degli atti, sostenendo un difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito valorizzava correttamente la dinamica del fatto, la consulenza tecnica e la documentazione sanitaria: la vittima era stata colpita da una coltellata che aveva provocato una ferita penetrante in zona toracica, con attraversamento della parete anteriore dell'emitorace sinistro, importante emo-pneumotorace e avvicinamento al polmone sinistro. La Corte ha inoltre richiamato il movente e il fatto che l'imputato, dopo la lite, si fosse allontanato per poi tornare armato di coltello e aggredire la persona offesa in zona vitale. È stato dunque ritenuto integrato il tentativo di omicidio e inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza impugnata restava quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per tentato omicidio e per la contravvenzione in materia di armi, con pena già determinata in anni tre mesi otto di reclusione, con attenuanti generiche e continuazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma sul tentativo; la Corte ribadisce che il tentato omicidio è configurabile quando la condotta, valutata nel contesto, presenti idoneità offensiva e univoca direzione verso l'evento morte.

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario, rispetto alla quale è stato valutato il fatto come tentativo punibile.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    norma relativa alla contravvenzione in materia di armi oggetto di conferma di condanna; il testo non specifica oltre il contenuto della contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del tentato omicidio, è sufficiente che anche un solo colpo, inserito nel contesto complessivo della condotta, risulti idoneo e univocamente diretto a cagionare la morte della vittima.
  • La scarsa gravità delle lesioni o la loro eventuale esiguità non escludono di per sé l'animus necandi, poiché l'esito lesivo può dipendere da fattori casuali o indipendenti dalla volontà dell'agente.
  • La valutazione dell'idoneità degli atti e dell'intenzione omicida deve essere effettuata sulla base del complesso degli elementi fattuali, incluse modalità dell'aggressione, zona del corpo colpita, arma utilizzata, movente e contesto precedente e successivo all'azione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, non specifico o si risolve in una critica meramente assertiva alla motivazione di merito, senza indicare puntualmente gli errori in fatto o in diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidioGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati stradali
IstitutiTentativoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.