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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36477/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto, da parte del Giudice di pace, dell’opposizione proposta contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a tre cartelle di pagamento. Con due motivi il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non aveva considerato che i crediti sottesi alle cartelle erano stati già dichiarati estinti da una precedente sentenza del Giudice di pace di Roma, passata in giudicato, della quale era stata depositata copia con attestazione di irrevocabilità. La Corte rileva però che tale eccezione di giudicato e la relativa documentazione erano state prodotte solo con la comparsa conclusionale in appello, quindi dopo la precisazione delle conclusioni. Inoltre, la Corte osserva che le cartelle di pagamento erano state successivamente annullate in altro giudizio, con conseguente venir meno dell’interesse ad impugnare il solo preavviso di iscrizione ipotecaria, non essendo dedotta l’effettiva iscrizione dell’ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul giudicato fosse infondata perché l’eccezione e la prova documentale erano state introdotte tardivamente, quando il giudizio era già stato trattenuto in decisione, senza che vi fosse stata rimessione della causa sul ruolo per consentire il contraddittorio. Ha inoltre affermato che, essendo state annullate le cartelle di pagamento presupposte, era venuto meno l’interesse all’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, atto meramente anticipatorio e funzionale a evitare il compimento del procedimento, in assenza di allegazione della successiva iscrizione dell’ipoteca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può rilevare solo se tempestivamente dedotto e provato nel processo, nei limiti processuali consentiti; nel caso concreto la sua allegazione tardiva non è stata ritenuta idonea a fondare l’accoglimento del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di disponibilità della prova è stata ritenuta infondata alla luce della tardività del deposito della sentenza invocata come giudicato

  • art. 380-bis c.p.c.

    è stato richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di fissazione dell’adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • L’eccezione di giudicato esterno può essere sollevata anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni solo se il giudicato si è formato successivamente a tale momento; se invece il giudicato era già formato prima, la sua allegazione deve rispettare le regole processuali ordinarie e non può essere introdotta tardivamente in comparsa conclusionale senza consentire il contraddittorio.
  • Qualora la prova del giudicato esterno sia prodotta solo quando la causa è già stata trattenuta in decisione, il giudice non può accoglierla senza rimettere la causa sul ruolo per permettere alle parti di contraddire sulla documentazione depositata.
  • L’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria difetta di interesse quando la pretesa creditoria sottostante è stata definitivamente annullata in altro giudizio e non sia dedotta la successiva effettiva iscrizione dell’ipoteca, perché il preavviso ha funzione meramente anticipatoria e preparatoria.
  • La sopravvenuta caducazione del credito posto a base del procedimento cautelare/esecutivo elimina l’interesse all’annullamento del solo atto prodromico, se non vi è allegazione di un ulteriore pregiudizio concretamente derivato dall’atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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