Cassazione Penale, Sentenza n. 29548/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati già condannati in primo grado con rito abbreviato e poi con sentenza di appello confermativa della Corte d'appello di Roma, in relazione a più capi di imputazione per traffico e cessione di cocaina. Uno dei ricorrenti contesta, per i capi a lui ascritti, la ritenuta sussistenza dei reati, deducendo travisamento delle intercettazioni, inattendibilità della chiamata in correità di un coimputato e mancanza di riscontri individualizzanti; contesta inoltre il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il trattamento della continuazione. L'altro ricorrente propone censure analoghe sul capo a lui riferito: contestazione dell'attendibilità del chiamante in correità, asserito travisamento delle intercettazioni e carenza di riscontri, oltre alla richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, con motivazione non mancante né manifestamente illogica. Le doglianze sono state considerate in larga parte reiterative delle censure già proposte in appello, aspecifiche e comunque di merito. È stata valorizzata l'attendibilità del correo chiamante in correità, il riscontro offerto dalle chat di messaggistica e l'insussistenza dei denunciati travisamenti probatori. È stata altresì esclusa la riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve, poiché le condotte riguardavano quantitativi di cocaina indicati in circa un chilogrammo, incompatibili con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Per il ricorrente che aveva dedotto anche il motivo sulla continuazione, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nel negare la riqualificazione lieve anche per il capo ulteriore, inserito nella complessiva attività di spaccio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo di continuazione contestato agli imputati
richiamato per la contestazione concorsuale dei fatti
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie incriminatrice ritenuta integrata per condotte di cessione/traffico di cocaina
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ipotesi lieve richiesta dai ricorrenti, esclusa per la rilevanza del quantitativo di cocaina (circa un chilogrammo)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
parametro dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
parametro dedotto nei motivi di ricorso per vizio di motivazione
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata integra una "doppia conforme", la motivazione di primo e secondo grado può essere letta congiuntamente come un unico corpo argomentativo ai fini del controllo sulla motivazione.
- In sede di cassazione non è consentito prospettare una mera rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle risultanze probatorie, se la sentenza di merito ha fornito una motivazione logica e adeguata sulle ragioni della decisione.
- Le censure che riproducono pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni che li hanno disattesi, sono inammissibili per genericità o aspecificità.
- L'attendibilità della chiamata in correità può essere ravvisata quando le dichiarazioni siano dettagliate, coerenti, autoaccusatorie e corroborate da riscontri esterni, come messaggi, intercettazioni o altri elementi convergenti.
- La richiesta di riqualificazione della condotta nell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è incompatibile con un quantitativo di stupefacente significativamente elevato, quale quello indicato in circa un chilogrammo di cocaina.
- La motivazione che valorizza il possesso o la disponibilità continuativa di rilevanti quantitativi di droga può escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve anche in relazione a singoli episodi inseriti in un più ampio contesto di spaccio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a una causa scusabile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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