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Sentenza

Sentenza del 28/11/2024 n. 30682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. La società aveva presentato il 31 gennaio 2006 un’istanza respinta per esaurimento dei fondi statali; sosteneva che il successivo cofinanziamento della Regione Campania e la convenzione con l’Agenzia rendessero il credito spettante, senza necessità di una nuova istanza o di un ulteriore provvedimento di attribuzione. Contestava inoltre l’omessa pronuncia sulle proprie doglianze e, in subordine, chiedeva l’esclusione di sanzioni e interessi, invocando affidamento, buona fede e incertezze interpretative. In Cassazione è stata anche affrontata la questione processuale del decesso del difensore: l’avviso d’udienza era stato notificato direttamente alla società con tempo sufficiente per nominare un nuovo difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: la convenzione Regione-Agenzia disciplinava le modalità del cofinanziamento, ma non attribuiva automaticamente il credito a tutti i richiedenti respinti per incapienza; erano comunque necessari i controlli e il provvedimento di attribuzione. Il diniego per carenza di fondi non implicava l’accertamento degli altri requisiti di spettanza. È stata esclusa l’omessa pronuncia sulle doglianze relative al merito del credito, mentre la censura fondata sulla buona fede è stata dichiarata inammissibile, perché non trattata dalla sentenza d’appello nei termini dedotti, e comunque infondata quanto alla debenza del tributo: l’affidamento può incidere su sanzioni e conseguenze accessorie, non sul tributo dovuto. È stato invece accolto il terzo motivo: la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di esclusione di sanzioni e interessi, basata anche sul finanziamento regionale, sull’uso del codice tributo 3891 indicato nella risoluzione 212/E/2006 e sulle incertezze interpretative. Poiché occorrono accertamenti di fatto, la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il recupero del credito resta quindi fermo quanto alla spettanza del beneficio, mentre sanzioni e interessi devono essere riesaminati in rinvio. Il decesso del difensore non ha comportato l’interruzione o il rinvio del giudizio, essendo stato l’avviso notificato personalmente alla società in tempo utile per nominare un nuovo difensore.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 388/2000

    L'art. 8 della legge n. 388/2000 prevede un credito di imposta per nuovi investimenti in alcuni ambiti territoriali, credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 legge n. 241/1997; occorre a tal fine presentare una istanza con determinati requisiti formali che l'Agenzia è chiamata a vagliare, prevedendo la legge (art. 8, comma 1-ter) espressamente un diniego per mancanza dei requisiti per l'istanza indicati dalla legge stessa (dall'art. 8, comma 1-bis) o per incapienza dei fondi.

    Il credito richiede un’istanza conforme ai requisiti previsti e la verifica dell’Agenzia; il diniego può dipendere sia da carenze formali sia dall’incapienza dei fondi. Il controllo sostanziale sull’investimento e sulla sua entrata in funzione è distinto e può essere svolto con un successivo atto di recupero.

  • Art. 62 della legge n. 289/2002

    Ma dal complesso delle disposizioni appare chiaro che l'istanza presentata dopo l'1/01/2003, se denegata per carenza fondi, doveva essere reiterata tra il 2 e il 20 gennaio dell'anno successivo;

    Anche le istanze presentate per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003, se respinte per esaurimento delle risorse, dovevano essere ripresentate nei termini previsti per concorrere ai fondi degli anni successivi. La convenzione regionale non elimina automaticamente tale requisito procedurale.

  • Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000

    il legittimo affidamento del contribuente può comportare, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi

    Il legittimo affidamento può escludere sanzioni e altre conseguenze accessorie nei casi previsti, ma non cancella il tributo quando si sono verificati i presupposti oggettivi dell’obbligazione.

  • Art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000

    Pertanto, il terzo motivo deve essere accolto.

    La Corte non decide nel merito se l’incertezza interpretativa escluda le sanzioni: rileva che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda e rinvia la questione al giudice di merito. Non è quindi possibile ricavare dalla sentenza una regola sostanziale definitiva sull’applicazione di queste disposizioni al caso concreto.

  • Art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.

    nel giudizio di cassazione, qualora la cancelleria provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che non solo rispetti il termine stabilito dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. ma consenta, altresì, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore

    Se il difensore è deceduto e la cancelleria notifica personalmente alla parte l’avviso d’udienza, il giudizio non deve essere rinviato quando la notifica rispetta il termine di legge e lascia alla parte un tempo ragionevole per nominare un nuovo difensore.

  • Art. 384 cod. proc. civ.

    una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), poiché di ciò può farsi applicazione solo che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

    La Cassazione può decidere direttamente una questione sulla quale il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi solo se essa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Se sono necessari tali accertamenti, la causa deve essere rinviata.

Massime di principio

  • Il diniego di un’agevolazione per esaurimento dei fondi non equivale all’accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali: occorre un autonomo provvedimento di attribuzione, salvo che la normativa disponga chiaramente altrimenti.
  • Un accordo di cofinanziamento tra amministrazioni regola l’attuazione delle risorse, ma non comporta di per sé l’estensione automatica del beneficio a tutti i richiedenti esclusi; vanno rispettati verifiche e passaggi procedurali previsti dalla legge e dall’accordo.
  • Il diniego per incapienza può comportare l’obbligo di ripresentare l’istanza nei termini previsti per concorrere alle risorse degli anni successivi.
  • La buona fede e il legittimo affidamento possono incidere su sanzioni e conseguenze accessorie, ma non rendono dovuto un credito d’imposta né eliminano il tributo quando mancano i presupposti oggettivi del beneficio.
  • Se il giudice d’appello omette di decidere una domanda autonoma su sanzioni o interessi e la sua valutazione richiede accertamenti di fatto, la Cassazione deve cassare sul punto e rinviare, senza decidere direttamente la questione.

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