Sentenza del 28/11/2024 n. 30662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda l’avviso di accertamento IRPEF relativo al 2008, notificato il 1° luglio 2011 in assenza di dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito, contestando una maggiore capacità contributiva sulla base dell’acquisto di un compendio immobiliare del valore di 906.192 euro e di un terreno agricolo del valore di 12.000 euro. Con il primo motivo A.A. ha censurato la motivazione dell’avviso e della sentenza d’appello, lamentando che non fosse stato considerato un procedimento penale e denunciando violazioni delle norme sulla motivazione degli atti. Con il secondo ha contestato la valutazione dell’onere della prova e invocato la sentenza penale irrevocabile n. 1844/2015, relativa alla falsificazione delle quietanze di pagamento dell’immobile, sostenendo che fosse incompatibile con la decisione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura motivazionale non indicava in modo autosufficiente i fatti decisivi e, poiché le sentenze di primo e secondo grado erano conformi sulle questioni di fatto, non era deducibile il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; anche la doglianza sulla motivazione dell’avviso era inammissibile perché il ricorso non ne riproduceva il contenuto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato: la sentenza penale invocata riguardava la prova contraria alla presunzione tributaria, non i fatti materiali alla base della rideterminazione sintetica; inoltre, la richiesta mirava a ottenere una nuova valutazione del merito. La CTR aveva correttamente ritenuto che gli acquisti costituissero indici di capacità contributiva e che spettasse al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esisteva o era inferiore, prova non fornita. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia 3.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. In precedenza, la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso e la CTR Campania, con sentenza n. 8041/45/2015 depositata l’11 settembre 2015, aveva respinto l’appello e condannato il contribuente alle spese del doppio grado.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il mancato adempimento dell'onere di forma-contenuto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. di specifica indicazione, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e indicare dove e quando sono stati prodotti; l’omissione comporta l’inammissibilità.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Per l'ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. proc. civ.
In caso di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, non è possibile denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5.
Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Per l'ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. proc. civ.
La disposizione, applicabile alla controversia in ragione della data dell’appello, impedisce la censura in cassazione del vizio motivazionale sul fatto in presenza di decisioni conformi fondate sulle stesse ragioni fattuali.
Art. 38, commi quarto, quinto e sesto, D.P.R. 600/1973
In tema di accertamento in rettifica sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali (redditometro), dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori - indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Nell’accertamento sintetico l’Amministrazione deve provare gli elementi-indice della capacità contributiva; una volta contestati tali elementi, spetta al contribuente provare che il reddito presunto non sussiste o è inferiore. Nel caso concreto gli acquisti immobiliari e l’omessa dichiarazione non sono stati adeguatamente superati da prova contraria.
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale vincola il processo tributario solo se riguarda il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali. La Corte ha ritenuto che la sentenza penale invocata nel caso concreto non avesse tale corrispondenza con i fatti alla base della rideterminazione sintetica.
Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Le informazioni necessarie a comprendere e verificare le censure devono essere contenute nel ricorso stesso: il ricorrente deve indicare e riprodurre, almeno in sintesi, gli atti rilevanti e la loro collocazione processuale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, una volta dimostrati gli indici di capacità contributiva, il contribuente deve fornire prova concreta che il reddito presunto non esiste o è inferiore; la contestazione generica non è sufficiente.
- Una sentenza penale produce efficacia vincolante nel processo tributario nei limiti stabiliti dalla legge: deve essere un’assoluzione irrevocabile, pronunciata a seguito di dibattimento e riferita allo stesso soggetto e agli stessi fatti materiali. Una decisione su fatti solo incidenti sulla valutazione della prova non determina automaticamente l’esito tributario.
- Il ricorso per cassazione non è una nuova sede per rivalutare fatti e prove già apprezzati dal giudice di merito; le censure devono denunciare uno specifico errore di diritto o un vizio consentito dalla legge.
- Per contestare la motivazione di un avviso di accertamento in cassazione occorre riportarne o riassumerne il contenuto e indicare con precisione gli atti rilevanti e la loro collocazione processuale, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- Quando appello e primo grado sono conformi sulle medesime questioni di fatto, è preclusa la denuncia in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Testo integrale
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