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Sentenza

Sentenza del 28/11/2024 n. 826 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

X aveva impugnato due avvisi di accertamento e rettifica IVA emessi per importazioni effettuate per conto delle imprese importatrici (Y e Z) sulla base di dichiarazioni d'intento ritenute inattendibili dall'Amministrazione, che ha recuperato l'IVA in via solidale nei confronti delle importatrici e del rappresentante doganale indiretto. X contestava che né il diritto unionale né quello italiano autorizzino a considerare il rappresentante doganale indiretto responsabile in solido per l'IVA all'importazione, deducendo la necessità di una norma nazionale che lo designi esplicitamente come debitore dell'IVA.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello di X, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di primo grado e annullando gli avvisi impugnati. La Corte ha ritenuto vincolante l'interpretazione fornita dalla CGUE nella sentenza C-714/20 e quanto affermato dalla Cassazione (n. 23526/2022): l'IVA all'importazione non rientra tra i 'dazi all'importazione' e, pertanto, non può essere attribuita automaticamente al rappresentante doganale indiretto per effetto del solo art. 77, par. 3 del Codice doganale dell'Unione. Uno Stato membro può prevedere la responsabilità solidale del rappresentante anche per l'IVA, ma tale responsabilità deve essere stabilita da norme nazionali chiare, precise, esplicite e inequivocabili, che nel caso di specie non risultano presenti nell'ordinamento italiano. La Corte ha compensato le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice Doganale dell'Unione (CDU), art. 77, par. 3

    il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo

    Disciplina la responsabilità per l'obbligazione doganale (dazi). La CGUE ha chiarito che tale disposizione, di per sé, non può essere utilizzata per attribuire automaticamente la responsabilità in solido del rappresentante indiretto anche per l'IVA all'importazione, dato che l'IVA non rientra nella nozione di 'dazi all'importazione' definita dall'art.5 punto 20.

  • Direttiva IVA (2006/112/CE), art. 201

    La direttiva consente agli Stati membri di prevedere misure per l'applicazione dell'art.201; la CGUE ha però precisato che qualsiasi attribuzione di responsabilità ai fini dell'IVA deve risultare da norme nazionali sufficientemente chiare e precise.

  • Art. 5, punto 20 CDU

    Fornisce la definizione di 'dazi doganali' alla quale la CGUE si è richiamata per escludere l'inclusione dell'IVA tra i dazi all'importazione.

  • Art. 267 TFUE

    Base per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; la sentenza C-714/20 derivante da tale rinvio è vincolante per l'interpretazione del diritto unionale.

  • Sentenza CGUE C-714/20

    l'IVA non fa parte dei 'dazi all'importazione' ai sensi dell'art.5, punto 20 del codice; non può essere affermata in forza del solo articolo 77, par. 3 del codice la responsabilità del rappresentante doganale indiretto in solido con l'importatore per l'IVA all'importazione

    La Corte ha stabilito che, ai sensi del diritto UE, il rappresentante indiretto non è automaticamente responsabile in solido per l'IVA all'importazione; uno Stato può prevedere tale responsabilità, ma solo mediante norme nazionali esplicite, chiare e inequivocabili.

  • Cassazione Sez. Trib. n. 23526/2022

    l'IVA all'importazione non è un diritto di confine ed è estranea all'obbligazione doganale

    La Corte di legittimità ha riconosciuto che la giurisprudenza precedente (che tendeva ad equiparare IVA e dazi ai fini della responsabilità del rappresentante) è in contrasto con la sentenza C-714/20 e ha affermato l'esigenza di una norma nazionale chiara che designi il rappresentante come debitore dell'IVA.

  • Normativa nazionale richiamata nello scrutinio della CGUE (es. DPR 633/1972 artt. 8, 17, 70; DPR 43/1973 artt. 34, 38; DL 746/1983; D.Lgs. 374/1990 art.3)

    Disposizioni nazionali esaminate dalla CGUE per valutare se l'ordinamento italiano contenga norme sufficientemente chiare e precise per attribuire la responsabilità dell'IVA al rappresentante indiretto; la valutazione ha portato alla conclusione che mancavano norme esplicite e inequivocabili in tal senso.

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione non rientra automaticamente nella nozione di 'dazi all'importazione' e quindi non può essere attribuita al rappresentante doganale indiretto sulla base del solo art.77(3) CDU.
  • Uno Stato membro può, peraltro, prevedere che il rappresentante doganale indiretto sia responsabile anche per l'IVA, ma tale responsabilità deve risultare da norme nazionali esplicite, chiare e inequivocabili (principio di certezza del diritto).
  • In caso di contrasto tra giurisprudenza nazionale e interpretazione unitaria della CGUE, il giudice nazionale deve conformarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE (primato del diritto unionale e ruolo del rinvio pregiudiziale).
  • Per il rappresentante doganale indiretto conviene non confidare in una responsabilità automatica a carico dell'importatore: è opportuno prevedere contrattualmente garanzie, indennità e tutele (clausole di manleva, assicurazioni, verifiche sulla solidità/affidabilità del dichiarante).
  • Le imprese dovrebbero verificare la normativa nazionale di recepimento della direttiva IVA e la prassi amministrativa locale per valutare il rischio di responsabilità solidale e adottare misure preventive (due diligence sulle dichiarazioni d'intento, clausole contrattuali, richiesta di istruzioni scritte).
  • In controversie analoghe, il giudice esaminerà se esiste una norma nazionale che designi esplicitamente il rappresentante come debitore dell'IVA; in sua assenza, la responsabilità in solido per l'IVA difficilmente potrà essere affermata.

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