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Sentenza

Sentenza del 28/11/2024 n. 189 - Corte Costituzionale

Legittimità della definizione agevolata delle controversie tributarie - Legge 197/2022

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I rimettenti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 (e, in parte, sui commi 200-201) contestando che la disposizione che dispone l'estinzione immediata del processo tributario a seguito del deposito della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della sola prima rata violasse i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24), il principio di capacità contributiva (art. 53), il giusto processo e la parità delle parti (art. 111), nonché taluni vincoli di bilancio e interessi finanziari dell'UE; si denunciava altresì la mancanza di rimedi effettivi per l'amministrazione in caso di diniego o inadempimento e la possibile irretrattabilità dell'ordinanza collegiale di estinzione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni dirette ai commi 200 e 201 e varie questioni sollevate con parametri errati o insufficientemente motivate. Quanto alle questioni fondate sui parametri correttamente individuati (artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.), le ha dichiarate non fondate: ha ritenuto che la scelta legislativa di rendere l'estinzione immediata al perfezionamento della definizione agevolata (anche con pagamento della sola prima rata quando previsto) non fosse manifestamente irragionevole nel quadro degli obiettivi di deflazione del contenzioso e di reperimento di cassa; ha richiamato l'insieme delle disposizioni (commi 194, 196, 197, 200, 201) che disciplinano perfezionamento, effetti, rimedi (revocazione) e conseguenze dell'inadempimento, sottolineando che l'amministrazione ha strumenti per recuperare i residui e per chiedere la revoca dell'estinzione in caso di diniego della definizione o di inadempimento. Pertanto lo schema normativo è stato ritenuto compatibile con i principi invocati e la normativa è stata confermata.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, commi 186-205 (in particolare comma 198)

    "nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito [della copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] ... il processo è dichiarato estinto..."

    La Corte ha ritenuto che il comma 198, letto insieme ai commi connessi, rappresenta una scelta legislativa volta alla rapida deflazione delle liti: il perfezionamento della definizione (domanda + pagamento richiesto) produce estinzione del processo; la disciplina è stata ritenuta non irragionevole.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, comma 194

    "Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale ... la definizione agevolata si intende perfezionata ... con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata"

    Stabilisce il perfezionamento della definizione anche con il versamento della sola prima rata se è prevista la rateazione; elemento fondamentale per giustificare l'effetto estintivo immediato previsto dal comma 198.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, comma 197

    "se il contribuente fa apposita richiesta ... il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare copia della domanda ... e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    Regola la sospensione temporanea del processo su richiesta del contribuente e collega la presentazione in giudizio della domanda e della quietanza al perfezionamento ed agli effetti processuali.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, comma 196

    "gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge"

    Prevede la prevalenza degli effetti della definizione rispetto a pronunce non ancora definitive; utilizzata dalla Corte per spiegare l'effetto di chiusura della controversia anche se emessa sentenza non definitiva.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, commi 200-201

    "termine per il diniego e possibilità di impugnazione e procedura di revocazione del provvedimento di estinzione"

    Disciplina gli effetti del diniego amministrativo: il diniego può essere impugnato davanti al giudice che ha dichiarato l'estinzione e la revocazione dell'ordinanza di estinzione è prevista per consentire la riapertura del processo; la Corte ha ritenuto tali profili, nella fattispecie, non rilevanti o inammissibili perché non ancora applicativi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 46

    "Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere"

    Norma di riferimento per l'estinzione ordinaria nel processo tributario. I rimettenti avevano invocato la deroga operata dal comma 198 rispetto a questo articolo; la Corte ha rilevato la specificità del modello introdotto dalla legge di bilancio e ne ha valutato la ragionevolezza.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 8

    "regole applicabili, in quanto compatibili, alla rateazione"

    Richiamato per definire le conseguenze dell'inadempimento delle rate: il regime di decadenza e iscrizione a ruolo si applica, come previsto dalla legge impugnata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 15-ter

    "in caso di rateazione ... il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima ... comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi"

    Meccanismo sanzionatorio e di recupero utilizzabile dall'amministrazione in caso di inadempimento delle rate successive; elemento che ha contributo alla valutazione di non pregiudizio alla tutela dei crediti erariali.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13

    "sanzioni tributarie non penali"

    Richiamata per il meccanismo sanzionatorio in caso di decadenza dalla rateazione; rafforza la possibilità di recupero per l'amministrazione.

  • Costituzione - art. 3

    Parametro invocato per violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che la disciplina, calibrando gli importi in relazione al valore e stadio del giudizio, non violi il principio.

  • Costituzione - art. 24

    Richiamato rispetto al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata compressione del diritto, avendo l'amministrazione rimedi (diniego, revocazione, iscrizione a ruolo) e non venendo preclusi i mezzi di tutela.

  • Costituzione - art. 53

    Parametro invocato sul principio di capacità contributiva; la Corte ha valutato che le percentuali previste sono funzionali ai presupposti economici delle imposte e non violano il principio.

  • Costituzione - art. 111

    Invocato per il giusto processo e la parità delle parti; la Corte ha ritenuto che, nel quadro complessivo della disciplina e dei rimedi previsti, non sussista lesione della parità delle condizioni processuali.

Massime di principio

  • Una disciplina legislativa che collega la definizione agevolata al deposito della domanda e al pagamento (anche della sola prima rata se previsto) può legittimamente prevedere l'estinzione immediata del processo se la scelta è ragionevole e bilanciata da rimedi e strumenti di recupero per l'amministrazione.
  • In presenza di rateazione, verificare sempre le norme di richiamo (art. 8 D.Lgs. 218/1997 e art. 15-ter D.P.R. 602/1973): il mancato pagamento delle rate successive comporta decadenza e iscrizione a ruolo, quindi l'estinzione processuale non equivale all'annullamento automatico del credito tributario residuo.
  • L'amministrazione ha rimedi amministrativi e giurisdizionali (diniego, impugnazione del diniego, procedura di revocazione dell'estinzione): in situazioni analoghe occorre valutare se il sistema preveda adeguati strumenti di tutela prima di dedurre violazioni costituzionali.
  • Il giudice costituzionale applica ampio grado di deferenza alla discrezionalità del legislatore nell'adozione di misure deflative del contenzioso, sindacandone la legittimità solo in caso di manifesta irragionevolezza o palese violazione di parametri fondamentali.
  • Prima di sollevare questioni di costituzionalità, accertare la rilevanza e l'applicabilità concreta della norma nella specifica controversia (es.: norme che disciplinano effetti successivi come il diniego amministrativo sono spesso premature se non ancora applicate).
  • Controllare l'ambito di esclusione della definizione (es. risorse proprie UE, IVA all'importazione, recupero aiuti di Stato): se la controversia ricade in tali esclusioni la disciplina agevolativa non si applica.

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