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Sentenza

Sentenza del 28/11/2024 n. 30611 - Corte di Cassazione

Spese mediche - Detraibilità - Assicurazione sanitaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente chiedeva la detrazione prevista dall'art. 15 TUIR per spese sanitarie relative a familiare a carico che erano state rimborsate/erogate dalla propria assicuratrice sanitaria. I giudici di merito avevano escluso la detrazione sostenendo che essa spettasse solo se il contribuente avesse anticipato la spesa e poi ricevuto il rimborso; il ricorrente contestava tale interpretazione e sosteneva che il pagamento diretto dell'assicuratrice alla struttura sanitaria sia fiscalmente equivalente al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha riconosciuto che la detrazione del 19% prevista dall'art. 15 TUIR si applica anche quando la spesa è stata corrisposta direttamente dall'assicuratrice alla struttura sanitaria, a condizione che il premio assicurativo relativo non sia deducibile/detraibile. La Corte ha qualificato il pagamento diretto dell'assicuratrice come mera modalità di liquidazione equivalente al rimborso e ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali previste.

Norme richiamate

  • art. 15 TUIR

    dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (...) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede (...) Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che le spese sanitarie sono detraibili anche se rimborsate dall'assicurazione, e che la condizione rilevante è la non deducibilità del premio; il pagamento diretto dell'assicuratrice è equiparato al rimborso e quindi non impedisce la detrazione.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato per evidenziare che il rimborso costituisce effetto del contratto di assicurazione: la responsabilità dell'assicuratrice di liquidare la spesa è effetto contrattuale assimilabile fiscalmente al rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale motivo di ricorso in Cassazione (violazione e falsa applicazione di legge).

  • art. 384 c.p.c.

    Permette alla Corte, ritenuto sufficiente l'esame, di decidere nel merito senza rinviare, come è stato fatto per accogliere il ricorso.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 25 giugno 2021

    In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: - per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente...

    La prassi amministrativa considera le spese pagate direttamente dall'assicurazione come rimaste a carico del contribuente ai fini della detrazione quando i premi non danno diritto a benefici fiscali.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 167/E del 25 novembre 2005

    "il pagamento diretto alle strutture sanitarie si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista a scopo di semplificazione e velocizzazione... determina gli stessi effetti del rimborso previsto dall'art. 15 TUIR"

    Già in precedenza l'Amministrazione aveva riconosciuto che il pagamento diretto da parte di fondi/enti integra gli stessi effetti fiscali del rimborso, posizione richiamata dalla Corte.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 43/2024

    Risoluzione recente richiamata dalla Corte che conferma l'analoga interpretazione dell'amministrazione su fattispecie simili.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha una polizza sanitaria volontaria e il relativo premio non è deducibile/detraibile, le spese sanitarie inerenti sono detraibili al 19% anche se l'assicurazione paga direttamente la struttura o rimborsa il contribuente; il criterio rilevante è la non deducibilità del premio, non chi effettua materialmente il pagamento.
  • Il pagamento diretto dall'assicuratore alla struttura sanitaria è una modalità di liquidazione che fiscalmente equivale al rimborso e non può essere usata per escludere la detrazione prevista dall'art. 15 TUIR.
  • Prima di richiedere la detrazione, verificare che il premio non sia stato portato in deduzione o non dia diritto ad altri benefici fiscali; la detrazione delle spese non è cumulabile con la deduzione del premio quando quest'ultimo è fiscalmente agevolato.
  • Conservare documentazione probatoria: polizza, quietanze dei premi (per dimostrare non deducibilità), fatture/receipts della struttura sanitaria, e certificazioni della liquidazione o del rimborso da parte dell'assicuratrice per comprovare il collegamento fra spesa e pagamento diretto o rimborso.
  • La giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa convergono su questa interpretazione; in caso di dubbio si può chiedere chiarimenti all'Amministrazione o proporre istanza per interpello/richiesta di rimborso con documentazione completa.
  • La circostanza che il contribuente non abbia anticipato la somma non è di per sé ostativa: ciò che conta è che l'onere economico sia effettivamente sostenuto in via contrattuale dall'assicurazione e che fiscalmente ricada la valutazione sulla natura non deducibile del premio.

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