Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite su alcuni locali siti in Roma: in primo grado un soggetto aveva chiesto l’accertamento della proprietà per usucapione, mentre i convenuti avevano reagito con domanda riconvenzionale di reintegra nel possesso e di risarcimento dei danni da spoglio. Il tribunale aveva respinto la domanda di usucapione, accolto la reintegra e disposto una condanna generica al risarcimento del danno, rinviando il quantum a separato giudizio. In appello la parte soccombente aveva chiesto di eliminare la condanna generica e di ridurre/riformare le spese; la corte d’appello ha invece ritenuto corretta la condanna generica, osservando che la domanda risarcitoria originaria era stata solo generica e che il successivo passaggio al quantum in sede di precisione delle conclusioni era tardivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la condanna generica fosse incompatibile con il giudicato formatosi sul rigetto della domanda risarcitoria piena; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe deciso sulla base di un principio non pertinente al thema decidendum; 3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., per motivazione incongrua rispetto alla censura sul giudicato. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati, rilevando che era decisivo il fatto che la domanda risarcitoria originaria fosse stata solo di condanna generica; ha inoltre chiarito che, se l’attore chiede sin dall’inizio soltanto l’an debeatur, la condanna generica è ammissibile senza necessità di consenso del convenuto, mentre non è invece consentito sovrapporre, nel medesimo processo, una domanda principale di condanna specifica e una subordinata di condanna generica se la prima è tardiva o inammissibile. Ha quindi confermato il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati i motivi perché la decisione della corte d’appello era comunque corretta nel dispositivo: la domanda risarcitoria originaria era stata limitata alla sola condanna generica, sicché non vi era violazione del giudicato nel confermare la possibilità di una futura liquidazione del danno in separato giudizio. La motivazione della sentenza impugnata è stata corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che, in presenza di una domanda sin dall’inizio solo generica, l’accertamento del quantum può essere differito, mentre è preclusa la trasformazione tardiva della domanda in richiesta specifica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dichiarato tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sul giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che vi fosse violazione del giudicato, poiché la domanda originaria era solo di condanna generica e non di condanna specifica al quantum.
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la corte di merito non aveva negato l’interesse ad agire.
Richiamato per censurare l’asserita pronuncia su un thema decidendum diverso; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la decisione coerente con la domanda effettivamente proposta.
Richiamato per contestare la struttura dell’appello; la Corte ha osservato che non rilevava la modalità di formulazione del motivo di gravame.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione correggibile, non inesistente o apparente.
Invocato per lamentare motivazione incongrua; la Corte ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, usata per i primi e terzi profili di censura.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza, usata per il secondo motivo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.
Richiamato come possibile base processuale per la separazione della decisione sull’an e sul quantum nei limiti consentiti dal rito.
Richiamato come norma sulla liquidazione equitativa del danno, ipotizzabile quando ne ricorrano i presupposti.
Citato come esempio di interesse giuridicamente rilevante a una condanna generica, idonea a fondare l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Citato come esempio di azione risarcitoria speciale in materia di concorrenza sleale, a sostegno dell’autonoma disponibilità della tutela limitata all’an.
Richiamato per escludere che l’eccezione di novità della domanda fosse preclusa in appello, poiché non trattasi di eccezione in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la domanda risarcitoria è stata proposta sin dall’inizio solo come condanna generica, il giudice può pronunciarsi limitatamente all’an debeatur e rinviare il quantum a un successivo giudizio, senza violare il giudicato e senza necessità del consenso del convenuto.
- Se invece la parte ha introdotto tempestivamente una domanda di condanna specifica al risarcimento, il giudice non può sostituirla d’ufficio con una condanna generica: deve decidere sulla domanda proposta, applicando le ordinarie regole sull’onere della prova e, se del caso, rigettando la domanda per difetto di prova del danno o del suo ammontare.
- Non è ammissibile, nel medesimo processo, costruire una domanda principale di risarcimento pieno e una domanda subordinata di condanna generica per il caso di mancata prova del quantum, quando ciò comporti il frazionamento improprio della decisione e la riproposizione futura del medesimo accertamento sul danno.
- La questione se la parte abbia chiesto una condanna solo generica o anche la liquidazione del danno va ricostruita interpretando l’atto introduttivo del primo grado; le richieste formulate solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni possono essere inammissibili per novità.
- L’eventuale errore della motivazione può essere corretto in cassazione quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto; in tal caso non è necessario cassare la sentenza se la decisione finale resta giustificata dalla corretta qualificazione della domanda e del petitum.
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