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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12078/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto la registrazione in Italia di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un orologio, comprensivo dell’elemento verbale "Klasse 14", per prodotti della classe 14 (orologeria, strumenti cronometrici, parti e accessori). L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva rigettato la domanda ritenendo il segno privo di capacità distintiva e sostanzialmente coincidente con forme standardizzate del settore, quindi non idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre. La Commissione dei ricorsi aveva confermato il rigetto, richiamando gli artt. 7 e 9 c.p.i. e affermando che la forma del prodotto e i suoi elementi principali erano funzionali al risultato tecnico e privi di autonoma portata individualizzante. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 c.p.i., sostenendo che la forma presentava elementi di fantasia e dettaglio sufficienti a conferirle capacità distintiva; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c.p.i., sostenendo che la forma non fosse imposta da esigenze tecniche e che, comunque, il valore estetico non escludesse la registrabilità, anche alla luce della pretesa validazione del marchio da parte di EUIPO. Il Ministero eccepiva in via preliminare la nullità della procura, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare sulla procura, ritenendola infondata e generica. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile: i due motivi, pur formalmente incardinati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei presupposti di fatto della registrabilità del marchio, cioè della sua capacità distintiva e del suo carattere non funzionale, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto nuova e quindi non esaminabile la deduzione relativa alla registrazione del medesimo marchio da parte di EUIPO e di autorità estere, perché non risultava trattata nella decisione impugnata né era stato indicato dove e quando fosse stata introdotta nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.i.

    La forma del prodotto può essere registrata come marchio solo se è idonea a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e se è rappresentabile nei pubblici registri.

  • art. 9 c.p.i.

    Sono esclusi dalla registrazione come marchio i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o da elementi che attribuiscono valore sostanziale al prodotto.

  • art. 13 c.p.i.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di registrabilità del segno, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ravvisa una censura di merito sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Una deduzione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente come, dove e quando la circostanza sia stata introdotta nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: se il motivo mira sostanzialmente a rivedere gli apprezzamenti sulla distintività o funzionalità del segno, esso è inammissibile.
  • La registrabilità di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto richiede che la forma abbia capacità distintiva effettiva e non sia riconducibile a elementi funzionali o imposti dalla natura del bene o da esigenze tecniche.
  • La mera presenza di varianti estetiche o di dettagli formali non è sufficiente, di per sé, a trasformare in marchio registrabile una configurazione che resti sostanzialmente funzionale o priva di autonoma attitudine distintiva.
  • Una circostanza nuova, come l’asserita registrazione del medesimo segno in sede europea o estera, non può essere esaminata in cassazione se non risulta dedotta e documentata nei gradi di merito con specifica indicazione del relativo passaggio processuale.

Come è indicizzato

MaterieMarchiRicorso per cassazione
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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