Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato in relazione la sentenza del Tribunale di Paola e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione perché riesamini la controversia applicando i principi indicati, anche sulla domanda di riduzione del prezzo e sulla rilevanza del provvedimento sanzionatorio AGCM. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (consumatori)
La controversia
Due passeggeri avevano acquistato un pacchetto crocieristico con itinerario prestabilito, ma prima della partenza la compagnia aveva comunicato la soppressione di alcuni scali e la modifica del programma di viaggio, allegando ragioni di sicurezza connesse a un’epidemia di peste in Madagascar e a un ciclone tropicale. In primo grado la domanda degli attori era stata accolta con condanna al risarcimento; in appello, però, la decisione era stata riformata e la domanda rigettata sul presupposto che la modifica dell’itinerario fosse dovuta a forza maggiore e che, quindi, non vi fosse responsabilità della compagnia. Con il ricorso per cassazione i viaggiatori hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del prezzo del pacchetto turistico ex art. 41 Cod. Turismo ratione temporis; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 47 Cod. Turismo, sostenendo che il diritto alla riduzione del prezzo prescindeva dalla responsabilità dell’organizzatore e discendeva dalla prestazione resa in misura e qualità inferiori rispetto a quanto pattuito; 3) omesso esame del giudicato esterno rappresentato da un provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato la compagnia per pratiche commerciali scorrette relative alla stessa crociera. La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati, rilevando che il giudice d’appello aveva applicato una disciplina non pertinente ratione temporis, aveva motivato in modo insufficiente e poco intellegibile sulla forza maggiore, senza verificare gli obblighi di diligenza, informazione e avviso gravanti sull’organizzatore, e aveva omesso di considerare il provvedimento AGCM richiamato. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Paola in diversa composizione.
Norme richiamate
Il motivo è ammissibile quando, pur senza formula espressa, contenga un chiaro riferimento alla nullità della decisione per omissione di pronuncia su una domanda o eccezione.
La mancata decisione su una domanda proposta integra vizio di omessa pronuncia rilevante in cassazione.
art. 41 d.lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo)
Per i fatti di causa la disciplina applicabile era quella vigente ratione temporis, non quella successivamente modificata.
art. 47 d.lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo)
Il turista può chiedere il risarcimento per l’inadempimento non di scarsa importanza e il danno da vacanza rovinata; la Corte richiama tale disciplina come normativa applicabile ai fatti.
art. 43-46 d.lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo)
Il Tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina novellata successiva ai fatti; la Corte segnala l’errore di diritto.
È richiamato per il criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini del risarcimento.
È richiamato dai ricorrenti per il diritto del passeggero al risarcimento quando il vettore muta l’itinerario arrecando pregiudizio ai suoi interessi.
Richiamato per il giudicato esterno, rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti.
Richiamato per la nozione di giudicato interno/esterno e la sua rilevabilità.
art. 7, comma 1, d.lgs. 3/2017
Richiamato dai ricorrenti nel motivo concernente il provvedimento AGCM e il giudicato esterno.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia è ammissibile anche senza richiamo formale all’art. 360, n. 4, c.p.c., purché il motivo evidenzi in modo univoco la nullità della sentenza per mancata decisione su una domanda o eccezione.
- Nelle controversie su pacchetti turistici, la conformità della prestazione va valutata in modo oggettivo considerando il contenuto complessivo del contratto, gli obblighi informativi e di assistenza dell’organizzatore, la disciplina vigente al momento del viaggio e tutti gli elementi di prova acquisiti.
- La mera allegazione di un peggioramento dell’itinerario non consente, da sola, di escludere la responsabilità dell’organizzatore per forza maggiore: il giudice deve spiegare quale specifico evento imprevedibile e inevitabile abbia inciso sulla prestazione e verificare se l’organizzatore abbia tempestivamente informato i viaggiatori.
- Il diritto alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico va esaminato autonomamente rispetto alla domanda risarcitoria e non può essere omesso dal giudice di merito quando sia stato espressamente proposto.
- Il giudicato esterno, ove risultante dagli atti, deve essere considerato dal giudice e può incidere sulla valutazione della fattispecie anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, nei limiti della sua rilevanza nel processo.
- rami
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