Ordinanza n. 5468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06598/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 6598/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di PAUR e il diniego di assegnazione dell’area consortile, nonché i motivi aggiunti
Esito
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto da parte del Consorzio ASI e della Regione; violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 8357/2023 e del principio del one shot temperato, assumendo che il nuovo diniego consortile riproponesse ragioni già esaminate o comunque desumibili nella precedente istruttoria; incompetenza del Consorzio ASI nell’esprimere valutazioni di compatibilità dell’impianto con il piano regionale dei rifiuti e con il piano d’ambito; difetto di istruttoria e motivazione circa la non coerenza dell’impianto con la vocazione produttiva dell’area, le ricadute occupazionali, la presenza di impianti analoghi e le strategie di sviluppo consortili; illegittimo utilizzo di programmi di sviluppo non validamente approvati o pubblicati; violazione degli artt. 177 e 208 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto avvalersi della dichiarazione di pubblica utilità e dei poteri espropriativi previsti per gli impianti di gestione dei rifiuti; illegittimità dei pareri negativi degli enti locali e della Provincia, ritenuti recessivi rispetto alle valutazioni tecniche favorevoli di Regione, ARPA e ASL. Il Consorzio ASI ha proposto appello incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese di primo grado, ritenuta inferiore ai minimi tariffari.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né sull’appello principale né sull’appello incidentale. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dal Consorzio ASI chiarimenti documentati sul numero, sulla tipologia e sulla dislocazione delle attività attualmente insediate nell’area e nella zona disciplinata dal piano ASI oggetto della controversia. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito degli elementi istruttori. Ogni ulteriore decisione, in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
in caso di annullamento in giudizio del provvedimento [...], nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato
La disposizione è stata invocata per sostenere il divieto, nella riedizione del potere, di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria precedente; l’ordinanza non risolve la questione.
Disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto per la realizzazione dell’impianto; la questione resta non definita.
l’autorizzazione unica per gli impianti di recupero di rifiuti [...] comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori
La società ha sostenuto che la norma consentisse alla Regione di dichiarare la pubblica utilità e procedere all’esproprio dell’area; il Consiglio di Stato non si è pronunciato.
artt. 177 e 198 d.lgs. 152/2006
Sono stati richiamati per delimitare la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e sostenere che il recupero della FORSU operi in regime di libera concorrenza; questione non decisa nell’ordinanza.
artt. 199, 201 e 203 d.lgs. 152/2006
Sono stati richiamati con riguardo, rispettivamente, al piano regionale di gestione dei rifiuti e al piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani; il Collegio non ha definito la loro incidenza sul progetto.
artt. 12, 13 e 14 l.r. Campania 19/2013
i consorzi ASI attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano
La società ne ha dedotto una competenza consortile limitata alla conformità urbanistica e pianificatoria; il TAR aveva riconosciuto anche valutazioni relative allo sviluppo economico-produttivo e ambientale, ma l’ordinanza non prende posizione definitiva.
art. 216 r.d. 1265/1934
Richiamato in relazione ai poteri comunali e alle eventuali prescrizioni sanitarie; questione non decisa.
art. 217 r.d. 1265/1934
Richiamato in relazione ai poteri comunali e alle eventuali prescrizioni sanitarie; questione non decisa.
Invocato per denunciare omessa pronuncia del TAR; nessuna decisione è stata assunta sul motivo.
art. 36 l. 5 ottobre 1991, n. 371
Richiamato dalla società per la disciplina delle funzioni dei consorzi ASI; questione non definita.
art. 65 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Richiamato dalla società in relazione alla competenza regionale sulla disciplina dei consorzi ASI; questione non definita.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello ritiene che gli elementi già acquisiti non siano sufficienti per decidere una controversia relativa alla legittimità di un diniego amministrativo, può disporre un’istruttoria mirata, individuando i fatti rilevanti e assegnando all’amministrazione un termine per fornire chiarimenti documentati.
- In una controversia sulla legittimità del diniego di insediamento di un impianto produttivo in area industriale, il numero, la tipologia e la dislocazione delle attività già presenti nell’area possono costituire elementi istruttori rilevanti per verificare la motivazione amministrativa relativa alla coerenza dell’intervento con la vocazione produttiva e con le strategie di sviluppo del territorio.
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