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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25362/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

Una società committente dei trasporti aveva convenuto in giudizio la società vettore chiedendo l'accertamento negativo della debenza di differenze tariffarie pretese per trasporti di merci eseguiti tra il periodo anteriore alla legge n. 162/1993 e novembre 2003. La committente sosteneva che i servizi fossero stati svolti in forza di un unico contratto di trasporto, concluso prima dell'entrata in vigore della disciplina tariffaria invocata dalla controparte, con conseguente inapplicabilità delle tariffe obbligatorie e della prescrizione quinquennale. La vettore resisteva sostenendo invece che vi fossero stati più contratti distinti, soggetti al regime tariffario inderogabile, e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle differenze tariffarie non corrisposte. Il tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale; la corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2951 c.c., dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 82/1993 conv. in l. n. 162/1993 e dell'art. 1678 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di un contratto unitario e che il rapporto dovesse essere qualificato come unico contratto di durata, con prescrizione annuale; 2) violazione dell'art. 56 l. n. 298/1974 e dell'art. 13-bis d.m. 18/11/1982, assumendo la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per applicare le differenze tariffarie a forcella, perché la controparte non avrebbe documentato adeguatamente veicoli, carte di circolazione e ulteriori elementi identificativi dei singoli viaggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, per mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., e perché la doglianza sulla motivazione non si confrontava con i limiti del sindacato di legittimità; ha inoltre osservato che la qualificazione del rapporto come pluralità di contratti era un accertamento di merito sorretto da motivazione congrua e fondato sulla mancanza di prova degli elementi dell'unico contratto allegato dalla ricorrente. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, per sovrapposizione di vizio di legge e vizio motivazionale e perché la censura mirava a ottenere un riesame del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2951 c.c.

    È richiamato per sostenere il termine annuale di prescrizione del contratto di trasporto, ma la Corte non lo applica perché reputa inammissibile la censura e conferma l'accertamento di più contratti distinti.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 82 del 1993 conv. in l. n. 162 del 1993

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità della disciplina tariffaria a rapporti anteriori; la Corte non entra nel merito perché dichiara inammissibile il motivo.

  • art. 1678 c.c.

    È invocato per la qualificazione del rapporto di trasporto; la Corte conferma che la qualificazione operata dal giudice di merito come pluralità di contratti è un accertamento di fatto non utilmente censurato nei termini prospettati.

  • art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, sanzionando la mancata ricostruzione dei fatti e la mancata localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce l'inammissibilità della mescolanza di censure per violazione di legge e vizio di motivazione, e ricorda che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 56 l. n. 298 del 1974

    È invocato per contestare la base normativa delle differenze tariffarie; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità della censura.

  • art. 13-bis d.m. 18 novembre 1982

    È richiamato in relazione ai requisiti per le tariffe a forcella; la Corte non entra nel merito della disciplina applicabile per difetto di specificità della doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e deve indicare con precisione fatti, atti e documenti rilevanti; la mancata localizzazione del materiale processuale comporta inammissibilità.
  • È inammissibile il motivo che sovrappone, senza adeguata separazione, violazione di legge e vizio di motivazione, perché i due mezzi presuppongono piani logico-processuali diversi.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale come unico contratto di durata oppure come pluralità di contratti distinti, quando dipende dall'apprezzamento degli elementi fattuali e documentali, costituisce accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio sul merito delle prove, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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