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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12967/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'11/05/2023 che, in parziale riforma del primo grado, l'aveva assolta dai reati di falso (capo 2) ma confermato la condanna per truffa aggravata ai danni della ASL di Alessandria (capo 1), con rideterminazione della pena. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 640 c.p., sostenendo che la ricorrente, a seguito di trasferimento diretto dalla ASL di Caserta ad Alessandria, aveva reso dichiarazioni veritiere sul proprio status e che l'indennità di esclusività era stata percepita in buona fede per errata interpretazione delle dichiarazioni dell'amministrazione cedente. Contestava inoltre l'insussistenza del nesso causale per le pretese civili richiamando artt. 538 e 539 c.p.p. e l'art. 2043 c.c., e chiedeva annullamento per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la ricorrente percepì l'indennità collegata all'esclusività pur continuando a svolgere attività extra moenia e omise per anni di comunicare la indebita corresponsione e di restituirla, integrando l'elemento del raggiro. La tesi della buona fede e della diversa causale (straordinario) è stata ritenuta infondata alla luce del prospetto stipendiale. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha richiamato il principio di inammissibilità dei motivi in Cassazione relativi a questioni del primo grado non devolute all'appello. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020

    Richiamata in quanto norma procedurale che disciplina la forma di svolgimento del procedimento nelle ipotesi previste dal decreto; indica la modalità di procedere utilizzata nel giudizio di legittimità

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di truffa aggravata; la Corte ha interpretato la condotta omissiva e il silenzio malizioso circa circostanze rilevanti per l'erogazione di voci stipendiali come idonei a integrare l'elemento del raggiro e a influire sulla volontà del soggetto passivo

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte conferma che sono inammissibili censure riguardanti statuizioni di primo grado non devolute all'appello con specifico motivo, e pertanto non valutabili in Cassazione

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità extracontrattuale; citata dalla ricorrente per contestare la responsabilità civile, ma la Corte ha ritenuto che le questioni civili collegate al reato non siano ammissibili in Cassazione se non previamente devolute all'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento e l'eventuale sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 (Di Fienza)

    Richiamata per il principio secondo cui questioni non portate in sede di appello acquistano efficacia di giudicato e non possono essere impugnate in Cassazione

Massime di principio

  • La percezione di un'indennità legata all'esclusività del rapporto di lavoro, unitamente allo svolgimento continuato di attività extra moenia e al mancato avviso all'amministrazione, può integrare il reato di truffa se il silenzio o le omissioni incidono sulla volontà dell'ente erogante
  • La buona fede del beneficiario è valutata concretamente: l'assenza di comunicazioni e la chiarezza della voce stipendiale che esprime l'indennità per esclusività ostano alla ricostruzione della mera buona fede
  • In sede di cassazione sono inammissibili censure relative a decisioni di primo grado che non siano state specificamente dedotte nell'appello; occorre dunque devolvere i punti controversi al giudice d'appello per poterli poi impugnare in Cassazione
  • La documentazione amministrativa e la busta paga sono elementi probatori rilevanti per individuare la causale delle somme percepite e per valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato
  • In presenza di errori o dubbi sulla spettanza di indennità, il rimedio corretto è la tempestiva comunicazione all'amministrazione e, se necessario, la restituzione volontaria delle somme per ridurre il rischio penale e civile
  • Un ricorso per Cassazione manifestamente infondato può comportare condanne alle spese, sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende e rivalimento delle spese di parte civile; valutare con attenzione prospettive di successo prima di proporre il gravame
  • La responsabilità civile può seguire la condanna penale, ma le questioni civili devono essere tempestivamente e specificamente impugnate nei gradi precedenti per essere sindacate in Cassazione

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