Cassazione Penale, Sentenza n. 12766/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione lamenta carenza di motivazione della Corte d'appello nella determinazione della pena pecuniaria dopo il bilanciamento tra recidiva specifica e circostanze attenuanti generiche. In particolare contesta che, pur riconoscendo le attenuanti in prevalenza sulla recidiva, la Corte abbia ridotto la multa da €15.000 a €13.000 (diminuendo quindi in misura inferiore a 1/3) senza spiegare le ragioni dello scostamento dalla misura massima del beneficio e senza motivazione idonea sull'entità della riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'effetto delle attenuanti richiede una motivazione adeguata, tanto più rigorosa quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio sulla pena concreta.
Norme richiamate
Usato per inquadrare la fattispecie di concorso di persone nel reato contestato.
Norma sostanziale richiamata quale titolo del reato (detenzione illecita di stupefacenti ai fini di cessione), da cui deriva la pena base utilizzata dalla Corte territoriale (multa di €15.000,00 indicata come punto di partenza).
Richiamato per segnalare l'assenza di autorizzazione che integra l'illecito di detenzione/cessione di stupefacenti.
Richiamato come riferimento alle ipotesi escluse (esimenti/forme particolari) rispetto alla condotta contestata.
Norma applicata dal giudice di merito per il bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti; la Cassazione richiede che la scelta e l'entità della riduzione siano adeguatamente motivate.
artt. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Articoli richiamati nel ricorso per censurare carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019 (Egbule, Rv. 277058-01)
Principio richiamato dalla Cassazione: la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'effetto delle attenuanti richiede motivazione proporzionata; l'onere motivazionale è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio sulla pena concreta.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito riconosce attenuanti in prevalenza sulla recidiva deve motivare non solo il riconoscimento ma anche l'entità della riduzione della pena; la motivazione deve giustificare perché il beneficio è stato concesso in misura inferiore rispetto alla massima estensione teorica.
- La discrezionalità nella quantificazione dell'effetto delle circostanze attenuanti è ammessa, ma sottoposta a controllo di legittimità: mancanza o insufficienza di motivazione sull'entità della riduzione può determinare annullamento parziale e rinvio.
- In ricorsi per cassazione si possono efficacemente impugnare decisioni che, pur operando un bilanciamento favorevole all'imputato, non rendano conto adeguatamente del criterio seguito per la dosimetria della pena (soprattutto per la pena pecuniaria).
- Se la motivazione relativa alla misura della pena pecuniaria è carente, la Cassazione può limitare l'annullamento a quella parte della decisione (anziché all'intera sentenza) e disporre il rinvio per un nuovo giudizio specifico su quella determinazione.
- Gli avvocati difensori dovrebbero nella memoria di impugnazione indicare esattamente l'elemento motivazionale mancante (es. mancata spiegazione dello scostamento dalla misura massima del beneficio) per concentrare il sindacato di legittimità su punti decisivi.
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