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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12762/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/06/2023 che aveva confermato la condanna per contrabbando di tabacchi (artt. 291-bis, 291-ter d.P.R. n. 43/1973) a 2 anni di reclusione e multa di € 1.898.666. Primo motivo: censura per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul rigetto della sospensione condizionale della pena; il ricorrente si diceva incensurato, non dedito a traffici illeciti, aveva ammesso i fatti e prodotto attestazione di attività lavorativa, elementi che avrebbero dovuto far prospettare la futura astensione dai reati e la concessione della sospensione. Secondo motivo: vizi di violazione di legge e motivazione in relazione all'art. 300 d.P.R. n. 43/1973 e riproposta questione di legittimità costituzionale rispetto alla previsione dell'obbligatorietà della libertà vigilata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità esterna: il ricorso non si è confrontato puntualmente con la motivazione della Corte territoriale che aveva dettagliatamente rilevato la pericolosità sociale dell'imputato. La Corte d'appello aveva riscontrato elementi di contesto organizzato (ingente quantitativo di t.l.e., disponibilità di un locale usato come deposito, veicolo intestato a terzi usato per il trasporto) e l'assenza di indicazioni utili a ricostruire un circuito criminale più ampio, valutando inoltre che le dichiarazioni confessorie non dimostravano reale resipiscenza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la giurisprudenza ha escluso l'applicazione automatica della misura di sicurezza della libertà vigilata richiedendo sempre un accertamento della pericolosità sociale, e la Corte di appello ha integrato e motivato il giudizio di pericolosità nonostante l'assenza di tale valutazione nel primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - artt. 291-bis e 291-ter

    Inquadrano le fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la condotta (detenzione e trasporto di ingente quantitativo di t.l.e.) è stata ritenuta riconducibile a tali articoli.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 300

    La Corte ha interpretato la previsione in combinato con la legge 663/1986 e la giurisprudenza, escludendo che l'avverbio "sempre" imponga un'applicazione automatica della misura della libertà vigilata; è necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale.

  • Legge 10 ottobre 1986, n. 663

    Ha abrogato l'art. 204 c.p. e rimosso ipotesi di applicazione automatica delle misure di sicurezza, contribuendo all'interpretazione costituzionale dell'art. 300 del d.P.R. 43/1973.

  • Codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    Richiamati in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata, pena l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato e contenere motivi specifici; da ciò deriva l'inammissibilità per carenza di specificità.

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 3, n. 15574 del 14/01/2020 (Danielevich)

    Precisa che la misura della libertà vigilata richiede l'accertamento della pericolosità sociale e non può essere applicata in modo automatico; citata per respingere la questione di automatismo contenuta nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mancata specificità porta all'inammissibilità del motivo.
  • La valutazione della sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico basato su elementi fattuali concreti: quantità della merce illecita, disponibilità di locali o veicoli, modalità organizzative e collegamenti con altri soggetti sono elementi che possono configurare pericolosità sociale.
  • Le dichiarazioni confessorie o l'esistenza di attività lavorativa non sono di per sé sufficienti a dimostrare la resipiscenza o l'assenza di pericolosità sociale; occorrono elementi che dimostrino la reale modifica della condotta.
  • La misura di sicurezza della libertà vigilata non si applica automaticamente per il solo fatto della condanna; è necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale del soggetto.
  • In procedimenti di impugnazione è strategico documentare e contestare puntualmente gli elementi di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto decisivi (es. prove di collegamento organizzativo o smentite delle risultanze probatorie) per evitare inammissibilità o rigetto.

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