Cassazione Penale, Sentenza n. 12763/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe celebrato il giudizio di appello in assenza del difensore di fiducia non ritualmente avvisato. L'avviso ex art. 601 c.p.p. era stato notificato ad un omonimo avvocato Bongiovanni Arturo con diverso indirizzo e PEC, anziché all'avvocato nominato dal ricorrente, con conseguente mancata partecipazione del difensore di fiducia e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che per errore il decreto di citazione in appello era stato notificato a un omonimo e non al difensore di fiducia effettivamente nominato, determinando una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Maritan), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma perché proceda a nuovo giudizio di appello previa regolare notificazione al difensore nominato.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina il possesso e il traffico di stupefacenti; è la fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello.
d.P.R. 309/1990 art. 17
Riferimento all'autorizzazione prevista per il possesso di certe sostanze; nel caso è stato rilevato l'assenza di tale autorizzazione.
codice di procedura penale art. 601
Disciplina la notificazione degli atti processuali relativi alle udienze; il corretto avviso al difensore è requisito essenziale per la regolarità del giudizio.
codice di procedura penale art. 606 lett. c)
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazioni delle norme sulla formazione e sullo svolgimento del giudizio; invocato dal ricorrente per censurare la celebrazione dell'udienza senza il difensore nominato.
codice di procedura penale artt. 178 comma primo lett. c) e 179
art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179 c.p.p.
Prevedono la nullità assoluta degli atti nei casi in cui sia obbligatoria la presenza della persona o del difensore; richiamati per qualificare la mancata notifica come nullità assoluta.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01
Principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso d'udienza al difensore deve corrispondere esattamente al difensore nominato (identità, indirizzo, PEC); errori che determinano la mancata informazione del difensore nominato possono integrare una nullità assoluta.
- Quando la presenza del difensore è obbligatoria e questi non è stato tempestivamente avvisato, la nullità è assoluta e la sentenza può essere annullata dalla Cassazione per violazione del diritto di difesa.
- La remediazione consiste generalmente nell'annullamento della sentenza impugnata e nella trasmissione degli atti al giudice d'appello per un nuovo giudizio dopo regolare notificazione al difensore nominato.
- Per evitare il rischio di nullità, chi nomina un difensore deve fornire dati di contatto precisi (PEC, indirizzo studio) e verificare la corretta ricezione degli atti; le cancellerie devono curare la corrispondenza degli elementi identificativi nella notifica.
- Se il difensore effettivamente ha avuto conoscenza dell'udienza nonostante un'irregolarità formale della notifica, la valutazione può essere diversa: l'effetto può essere sanatorio se si dimostra la mancanza di pregiudizio per il diritto di difesa.
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