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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di 21 g di hashish in cambio di €100, avvenuta il 27/10/2018) deducendo vizi di violazione di legge e carenza di motivazione per il rifiuto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e contestando che le circostanze attenuanti generiche non fossero state riconosciute nella massima estensione. In particolare il difensore sosteneva che sussistevano tutti gli indici per l'applicazione dell'art. 131-bis e che la riduzione per le attenuanti generiche era stata insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto dell'art. 131-bis la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la condotta è stata ritenuta abituale e reiterata (l'acquirente si era rifornito altre 4 o 5 volte) e sussisteva un profitto concreto (€100), elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. La sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza che distingue la lieve entità ai fini dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Quanto all'ulteriore censura relativa alla mancata massima estensione delle attenuanti generiche, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché non prospettata in appello, e pertanto non proponibile in cassazione ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Riferita alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come "lieve" ai sensi di tale norma non coincide necessariamente con la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede, per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità, valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta; la reiterazione e il profitto hanno costituito ragioni ostative.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Ai fini dell'inammissibilità: impedisce la proposizione in cassazione di questioni non dedotte in appello, per evitare che la Cassazione rimedi a rilievi intenzionalmente sottratti al controllo del giudice d'appello.

  • Codice di procedura penale, art. 609

    Coordinato con l'art. 606 per stabilire i limiti della censura in cassazione rispetto ai motivi non sollevati in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata per determinare l'importo di €3.000,00 in via equitativa.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop) e (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina)

    Richiamate per distinguere la lieve entità ai fini dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (Diop) e per il principio che esclude la proponibilità in cassazione di questioni non dedotte in appello (Spina).

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede valutazioni specifiche (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo, non abitualità): la sussistenza della lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis.
  • La reiterazione della condotta, l'esistenza di precedenti penali e la percezione di un profitto concreto ostano al riconoscimento della non abitualità e quindi alla causa di non punibilità ex art. 131-bis.
  • Non possono essere prospettate in Cassazione questioni che non siano state dedotte in appello; per preservare rimedi in cassazione, tutte le istanze rilevanti (p. es. richiesta di massima estensione delle attenuanti o applicazione di cause di non punibilità) devono essere sollevate già in appello.
  • Nel caso di reati con elementi quantitativi (droga, dosi) occorre valutare separatamente la gravità sotto il profilo della normativa sugli stupefacenti e la fattispecie di tenuità, tenendo conto sia della quantità che della modalità e della ripetizione nel tempo.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; la mancata colpa grave nella proposizione del ricorso può comunque comportare una quantificazione equitativa dell'importo.

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