Cassazione Penale, Sentenza n. 12760/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per reati tributari: 1) per la ritenuta integrazione dell'art. 10‑quater dlgs n. 74/2000, sostenendo che la compensazione indebita riguardasse debiti previdenziali/assistenziali (non tributari) e quindi sarebbe penalmente irrilevante; 2) per omissione dell'avviso e della motivazione circa la possibilità di sostituire la pena detentiva (alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs n. 150/2022 e della normativa sulle sanzioni sostitutive), lamentando che la Corte di appello non abbia informato l'imputato della facoltà prevista (indicata in ricorso con riferimento all'art. 20‑bis cod. pen.) e non abbia motivato il diniego dell'ammissione alle sanzioni sostitutive ex legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibile (manifestamente infondato) il primo motivo: ha confermato l'interpretazione dominante secondo cui l'art. 10‑quater dlgs n. 74/2000 punisce l'omesso versamento attuato con indebita compensazione anche quando riguardi debiti a titolo di contributi previdenziali/assistenziali, purché il pagamento debba avvenire tramite il modello F24. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale, avendo ridotto la pena sotto la soglia dei 4 anni (ma senza sospensione condizionale), non ha dato l'avviso ex art. 545‑bis cod. proc. pen. né ha motivato l'omissione; ciò ha determinato vizio nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza esclusivamente quanto al trattamento sanzionatorio (con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per provvedere conformemente), mentre ha confermato la responsabilità penale per i reati contestati.
Norme richiamate
art. 10‑quater, dlgs n. 74 del 2000
La norma è intesa a reprimere l'omesso versamento realizzato tramite indebita compensazione utilizzando crediti inesistenti; si applica anche quando i debiti riguardino contributi previdenziali/assistenziali se il pagamento avviene con il modello F24.
art. 13, comma 1, dlgs n. 74 del 2000
Prevede una causa di non punibilità per il versamento integrale delle somme dovute prima dell'apertura del dibattimento; la Corte chiarisce che detta causa riguarda le omissioni di versamento in generale e non limita l'applicazione degli artt. 10‑bis/10‑ter/10‑quater ai soli tributi diretti o all'IVA.
dlgs n. 150 del 2022, art. 95
Disposizione transitoria che rende applicabili, se più favorevoli, le nuove regole sulle sanzioni sostitutive (capo III legge 689/1981) anche ai procedimenti pendenti in grado d'appello alla data di entrata in vigore.
art. 545‑bis, cod. proc. pen.
"quando è applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 (...) ne dà avviso alle parti"
Il giudice che, dopo la lettura del dispositivo, ritiene ricorrere le condizioni per la sostituzione deve avvisare le parti e raccogliere il consenso dell'imputato; la Corte ha chiarito che l'avviso può essere attivato d'ufficio dal giudice e non è necessariamente condizionato a una preventiva istanza di parte, ma resta comunque una scelta discrezionale che, se negativa, richiede una succinta motivazione.
art. 53, legge n. 689 del 1981
Individua le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve (es. detenzione domiciliare, semilibertà); applicabile, se più favorevole, anche ai procedimenti pendenti secondo il dlgs 150/2022.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Principio devolutivo del giudice del gravame: la Corte d'appello è vincolata ai limiti della devoluzione. Tale norma è richiamata per delimitare i poteri del giudice di appello in ordine all'attivazione d'ufficio di benefici non richiesti dalle parti.
art. 20‑bis, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella parte iniziale del ricorso ma non decisivo per la Corte: la questione sostanziale riguarda invece l'art. 545‑bis cod. proc. pen. (procedurale) e l'applicabilità delle sanzioni sostitutive.
Massime di principio
- L'art. 10‑quater dlgs 74/2000 copre l'omesso versamento realizzato tramite indebita compensazione anche se i debiti compensati sono contributi previdenziali/assistenziali, purché il pagamento debba avvenire tramite il modello F24.
- Se in sede di giudizio di merito la pena viene ridotta sotto i 4 anni e non è stata disposta la sospensione condizionale, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni per le sanzioni sostitutive e, se le ritiene ricorrenti, dare l'avviso ex art. 545‑bis; in caso di mancata formulazione dell'avviso il vizio può comportare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- L'avviso ex art. 545‑bis non richiede necessariamente una preventiva istanza delle parti per essere attivato: il giudice può attivarlo d'ufficio, ma la decisione di non dare l'avviso deve essere brevemente motivata per non essere arbitraria.
- La Corte di cassazione non sostituisce di regola la decisione del giudice di merito circa la praticabilità delle sanzioni sostitutive; eventuali decisioni sulla sostituzione spettano al giudice dell'esecuzione, salvo che la Cassazione rinvii per nuovo esame.
- Le valutazioni discrezionali del giudice sulle sanzioni sostitutive sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
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