Cassazione Penale, Ordinanza n. 06912/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale, confermando la responsabilità per più reati e concedendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti. In concreto, il giudice di appello aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione di cocaina, ma aveva mantenuto la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, 495 c.p. e 614 c.p., oltre a ritenere la recidiva reiterata e specifica. I motivi di ricorso erano tre: 1) contestazione della correttezza della motivazione posta a base della conferma della penale responsabilità, ritenuta dalla Corte generica e priva di specificità; 2) doglianza per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta inammissibile perché non dedotta come motivo di appello e comunque non sorretta da specifici elementi; 3) censura contro il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, chiedendo un trattamento più favorevole, ma la Corte ha rilevato che si tratta di valutazione discrezionale di merito, non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, come nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il secondo motivo non dedotto in appello e comunque generico, oltre che smentito dalla presenza di precedenti penali specifici; il terzo motivo manifestamente infondato perché attinente a una valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, rispetto al quale la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale.
Norma richiamata tra i capi di condanna confermati in appello; il testo non consente di ricostruire ulteriormente il contenuto fattuale del falso contestato.
Norma richiamata tra i reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile e poi ricorre in cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo utilizza per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi a fondamento della censura; la doglianza generica è inammissibile.
La Corte afferma che in cassazione non può essere dedotta una questione non previamente proposta con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non deducibile in cassazione se non prospettata in appello e, in ogni caso, non supportata da specifici elementi.
Richiamato indirettamente attraverso il tema delle attenuanti generiche, la cui concessione o graduazione è rimessa al giudizio discrezionale del merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili: una censura meramente assertiva o indeterminata, che non individui gli errori della motivazione impugnata, è inammissibile.
- Le questioni non devolute con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità; la cassazione non è sede di nuova devoluzione del tema decisorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione in modo generico e, se non dedotta in appello, la censura è preclusa salvo i limiti della rilevabilità officiosa nei casi consentiti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se mancante, meramente apparente o manifestamente illogico.
- La motivazione che giustifica l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti è sufficiente quando richiami criteri di adeguatezza della pena al caso concreto e tenga conto di elementi valorizzati dal merito, quali precedenti penali e recidiva.
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