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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dalla Pretura circondariale di Verbania, aveva applicato la riduzione conseguente al giudizio abbreviato e rideterminato la pena, confermando però l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. I motivi erano tre: 1) violazione dell'art. 172 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sulla dedotta prescrizione della pena, assumendosi che la sanzione fosse ormai estinta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti perché sostanzialmente riproduttivi di censure già vagliate e disattese in appello, limitandosi a confermare le valutazioni di merito sulla prescrizione della pena, sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e sull'assenza di prova documentale idonea per la continuazione esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva mantenuto ferma la responsabilità dell'imputata e aveva rideterminato la pena. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul primo motivo ha escluso la prescrizione della pena perché, essendo stata concessa la restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, la decisione non era ancora irrevocabile e il termine non poteva decorrere. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la pena, motivata in base al valore dei beni sottratti, alla capacità a delinquere e ai precedenti penali. Sul terzo motivo ha richiamato l'onere dell'imputata di produrre copia delle sentenze rilevanti per invocare la continuazione esterna, precisando inoltre che la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione circa la mancanza di un medesimo disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    La prescrizione della pena non decorre quando la sentenza di condanna non sia ancora irrevocabile per effetto della restituzione in termini per impugnare; il dies a quo è collegato alla definitività della decisione.

  • art. 174 c.p.

    Richiamato in motivazione quale norma che individua il momento iniziale del periodo necessario a produrre l'effetto estintivo della pena dopo l'irrevocabilità della decisione.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    La disposizione, prevista per la fase esecutiva, non è automaticamente trasponibile in modo impeditivo nella valutazione della continuazione esterna nel giudizio di cognizione, secondo il richiamo operato dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando l'imputato sia stato rimesso in termini per proporre impugnazione, la pena inflitta con la sentenza di condanna non può considerarsi soggetta a prescrizione finché non siano esauriti i successivi giudizi di impugnazione e la decisione non sia divenuta irrevocabile.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già compiutamente esaminate e disattese dal giudice territoriale.
  • La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi elementi quali il valore del bene, la capacità a delinquere e i precedenti penali.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di produrre copia delle sentenze che intende far valere, non essendo sufficiente indicarne i soli estremi.
  • L'apprezzamento circa l'esistenza o meno di un medesimo disegno criminoso, quando fondato su dati fattuali come il diverso luogo di consumazione e il notevole intervallo temporale tra i fatti, costituisce giudizio di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoContinuazione

Testo integrale

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