Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto di energia elettrica, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto di energia elettrica. I motivi dedotti erano due: 1) vizio di motivazione in relazione alle risultanze probatorie, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove; 2) inosservanza di norma processuale per mancata declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., assumendo che il giudizio di appello non fosse stato definito entro il termine di due anni. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello senza uno specifico confronto con la motivazione impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza di appello era stata pronunciata e depositata entro i termini applicabili, tenuto conto della disciplina transitoria di cui alla legge n. 134/2021, che per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 prevede termini più ampi.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini non si applicava nel caso concreto, poiché la decisione di appello era intervenuta nei termini previsti dalla norma, come integrata dalla disciplina transitoria.
art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134
Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione
Per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, i termini di improcedibilità per appello e cassazione sono quelli speciali indicati dalla norma transitoria, e non il termine ordinario di due anni invocato dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La deduzione dell'improcedibilità per superamento dei termini deve misurarsi con la disciplina transitoria applicabile ratione temporis; se la decisione di appello è stata pronunciata e depositata entro il termine previsto per il caso concreto, non può essere dichiarata l'improcedibilità.
- La violazione processuale prospettata in cassazione deve trovare riscontro negli atti e non può fondarsi su una ricostruzione smentita documentalmente; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre al rigetto sostanziale delle doglianze, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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