Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di cui agli artt. 113, 434, comma 2, e 449 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione per non aver commesso il fatto; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del reato contestato; 3) violazione di legge per il diniego della prescrizione, sostenendosi l'intervenuta estinzione del reato. La Corte ha però rilevato che le censure erano formulate in modo generico, prive delle necessarie ragioni in diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581 c.p.p., e comunque miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto alla prescrizione, i giudici hanno affermato che il reato non era estinto, in ragione del raddoppio del termine prescrizionale e dell'epoca di commissione del fatto. È stato inoltre ribadito che il coinvolgimento di terzi nel crollo dell'edificio non aveva trovato riscontro e che l'evento era da ricondurre alla mancata adozione delle misure necessarie per mettere in sicurezza un immobile in evidente stato di fatiscenza e abbandono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre escluso l'intervenuta prescrizione, richiamando il raddoppio del relativo termine e l'epoca del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato ascritto all'imputato.
indicato insieme all'art. 449 c.p. quale base della contestazione per il delitto oggetto di giudizio.
richiamato come norma incriminatrice del fatto contestato, in relazione al crollo dell'edificio.
richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto; la loro genericità ne determina l'inammissibilità.
implicitamente richiamato nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno; le doglianze meramente generiche sono inammissibili.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie o una diversa rilettura del merito, poiché tale attività esula dal sindacato di legittimità.
- La doglianza relativa alla prescrizione deve confrontarsi con il computo del termine prescrizionale applicabile al caso concreto; ove il termine non risulti decorso, la causa estintiva va esclusa.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo sull'assenza di riscontri a ipotesi alternative e sulla riconducibilità dell'evento alla mancata adozione di misure doverose, il ricorso che riproponga le medesime contestazioni in forma generica non può essere accolto.
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