Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato, limitandosi la riforma d'appello alla riduzione della pena per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, riformando solo in punto di pena la decisione del Tribunale di La Spezia mediante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., aveva comunque confermato la responsabilità penale per i reati ascritti. In Cassazione deduceva due censure: da un lato, un vizio di motivazione in ordine al difetto di legittimazione attiva del querelante; dall'altro, l'erronea applicazione della legge penale per asserita inidoneità della prova del fatto di furto. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza uno specifico confronto con la motivazione impugnata. Ha inoltre rilevato che il ricorso denunciava vizi di motivazione, deducibili in Cassazione solo nei limiti consentiti dalla violazione di legge.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante riconosciuta in appello con effetto di riduzione della pena
art. 606 c.p.p.
il motivo che denuncia vizi di motivazione è non consentito se non nei limiti di legge in sede di legittimità
art. 591 c.p.p.
richiamato implicitamente quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 345 c.p.p.
non citato testualmente nel testo, non determinabile
art. 385 c.p.p.
non citato testualmente nel testo, non determinabile
art. 65 c.p.p.
non citato testualmente nel testo, non determinabile
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non è deducibile in Cassazione al di fuori dei casi e dei limiti previsti dalla legge, sicché un motivo formulato in modo inammissibile conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La querela può essere validamente proposta anche dal responsabile di fatto del punto vendita, quando la sua legittimazione sia riconosciuta secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La prova del furto può essere desunta dal riconoscimento del bene sottratto da parte del responsabile del punto vendita, se tale elemento è valorizzato con motivazione congrua dal giudice di merito.
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