Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su proposta concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena irrogata in primo grado per tentato furto aggravato, confermando il resto della decisione del Tribunale. L'unico motivo dedotto è stato quello di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel giudizio di appello definito con concordato, il ricorso per cassazione è ammesso solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; restano invece precluse le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
Nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo i limiti propri del controllo consentito dalla legge.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Viene richiamato il principio secondo cui sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato tra le parti, il sindacato di legittimità è circoscritto a profili specifici: validità del consenso, consenso del pubblico ministero e corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che investono questioni oggetto di rinuncia nel concordato, poiché l'accordo processuale preclude la riproposizione di censure incompatibili con l'adesione prestata.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando il ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. esuli dai limiti del controllo consentito.
- I vizi relativi alla pena sono deducibili solo se la sanzione sia illegale, cioè al di fuori dei limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, la censura è inammissibile.
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