Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la statuizione di responsabilità per il furto aggravato e la sola questione devoluta riguardava il trattamento sanzionatorio, che non è stato modificato in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, riformando solo in parte la decisione del Tribunale di Rimini, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di furto aggravato contestato al capo a) e rideterminato la pena. Il ricorso deduceva un unico motivo: mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato la determinazione della pena valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. La doglianza è stata quindi ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità, perché diretta contro una motivazione immune da vizi logico-giuridici e senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato quale base della contestazione per il furto oggetto del capo a).
art. 625 c.p.
Richiamato per l'aggravamento del furto contestato al capo a).
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre, senza specifico confronto, questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e giuridicamente corretta, anche se la difesa ne contesti l'entità.
- Ai fini del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali dell'imputato possono costituire un argomento legittimo di valutazione da parte del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06886/2026 del 20/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →