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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la statuizione di responsabilità per il furto aggravato e la sola questione devoluta riguardava il trattamento sanzionatorio, che non è stato modificato in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, riformando solo in parte la decisione del Tribunale di Rimini, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di furto aggravato contestato al capo a) e rideterminato la pena. Il ricorso deduceva un unico motivo: mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato la determinazione della pena valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. La doglianza è stata quindi ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità, perché diretta contro una motivazione immune da vizi logico-giuridici e senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione per il furto oggetto del capo a).

  • art. 625 c.p.

    Richiamato per l'aggravamento del furto contestato al capo a).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre, senza specifico confronto, questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e giuridicamente corretta, anche se la difesa ne contesti l'entità.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali dell'imputato possono costituire un argomento legittimo di valutazione da parte del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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