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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21682/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato più avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2008 e 2009. Per il 2006 l'Ufficio aveva contestato un maggior reddito d'impresa in base agli studi di settore; per il 2008 aveva disconosciuto la deducibilità di costi e recuperato maggiori ricavi non dichiarati; per il 2009 aveva recuperato a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, con particolare riferimento a lavori subappaltati alla ditta individuale indicata negli atti. La CTR aveva accolto in parte il gravame del contribuente e, quanto al 2009, aveva escluso l'inesistenza oggettiva delle operazioni, valorizzando elementi indiziari contrari alla tesi dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo al 2009, deducendo violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'inesistenza delle operazioni nonostante l'inattività dell'impresa appaltatrice fino al 2007, la mancanza di stati di avanzamento lavori, l'erogazione del finanziamento agevolato e la perizia di parte. L'Ufficio ha inoltre evidenziato la sproporzione tra fatture passive e fatture attive e un sospetto giroconto dei pagamenti, ma la Corte ha rilevato che tali censure miravano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e, per il profilo del giroconto, mancavano di autosufficienza e specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà sollecitasse una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già esaminate dalla CTR, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la deduzione relativa all'anomalo giroconto dei pagamenti non era autosufficiente, perché l'Ufficio non aveva riprodotto gli atti da cui essa sarebbe emersa né indicato dove fosse stata sottoposta al giudice di appello. Il controricorso della società è stato a sua volta dichiarato inammissibile per tardività; perciò non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto compiute dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Nel regime ratione temporis applicabile alla sentenza impugnata non era consentita una generica doglianza sulla sufficienza o adeguatezza della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente; la deduzione di omesso esame richiede specifica formulazione e rispetto dei relativi oneri.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come base della ripresa fiscale contestata, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato per sostenere l'erronea valutazione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce però che la doglianza si traduceva in un'inammissibile contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 8043 del 2014

    Sez. U., n. 8043 del 2014

    È richiamata per ricordare che la deduzione di un fatto decisivo non esaminato deve essere veicolata come vizio di omesso esame con le forme e i requisiti indicati dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare, sotto l'apparente veste della violazione di legge, la valutazione delle prove e delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di un'anomalia fattuale non esaminata dal giudice di appello deve essere formulata come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, con rigoroso rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • La censura è inammissibile se non riproduce nel ricorso gli atti o i documenti su cui si fonda e non indica in modo preciso dove e quando la questione sia stata introdotta nei gradi di merito.
  • La contestazione della motivazione non è più proponibile quando, per il regime applicabile, il ricorso pretenda solo di sindacare sufficienza e congruità del ragionamento decisorio senza denunciare un vizio rilevante nei limiti consentiti.
  • Quando il giudice di merito valorizza elementi indiziari e li ritiene più convincenti delle deduzioni avversarie, la parte soccombente non può chiedere in cassazione una nuova comparazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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