Cassazione Civile, Ordinanza n. 15078/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La concessionaria comunale aveva notificato alla società proprietaria di impianti elettrici due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007 e 2008, recuperando la maggiore imposta ritenuta dovuta a seguito dell'attribuzione, da parte del Catasto, di un'unica rendita agli immobili della centrale. La contribuente aveva versato imposta e interessi, impugnando solo le sanzioni per omessa/parziale dichiarazione, sostenendo di non avere colpa e che, all'epoca, la disciplina sulla computabilità di turbine, centraline, condotte e altri impianti nella rendita catastale presentava obiettiva incertezza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo sussistente l'incertezza normativa oggettiva e valorizzando anche il successivo accordo con il Catasto. Con l'unico motivo di ricorso, la concessionaria denunciava violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che dopo la norma di interpretazione autentica del 2005 e la successiva giurisprudenza costituzionale e amministrativa non vi fosse più alcuna incertezza, che la contribuente avrebbe dovuto presentare DOCFA o denuncia di variazione e che, in difetto, avrebbe dovuto almeno determinare l'imposta sulla base delle scritture contabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha ribadito che l'incertezza normativa oggettiva tributaria ricorre quando, nonostante un procedimento interpretativo corretto, non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile; tale incertezza è cosa diversa dalla mera ignoranza incolpevole del diritto ed è valutabile dal giudice sulla base di indici sintomatici, tra cui il contrasto giurisprudenziale, la norma di interpretazione autentica e la mancanza di prassi univoca. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che, anche dopo la modifica del 2005, permaneva un'incertezza oggettiva circa quali beni delle centrali elettriche dovessero concorrere alla rendita catastale e in quale misura, incertezza poi risolta solo successivamente dall'amministrazione finanziaria. Ha inoltre valorizzato la condotta cooperativa della contribuente, che aveva interloquito con il Catasto sino a concludere un accordo nel 2011, escludendo qualsiasi intento elusivo. Per tali ragioni ha confermato l'esenzione dalle sanzioni. Il ricorso è stato rigettato; spese di legittimità compensate; disposto, altresì, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulla responsabilità sanzionatoria tributaria; la Corte non accoglie la censura e ribadisce che l'esenzione da sanzioni può derivare dall'incertezza normativa oggettiva.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte lo richiama come disposizione che distingue l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza incolpevole del diritto, pur collegando a entrambe effetti esimenti.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Invocato dal ricorrente sul criterio contabile di determinazione della base imponibile ICI in assenza di rendita; la Corte non muta l'esito perché la questione decisiva resta l'obiettiva incertezza normativa.
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88
"ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria ..."
Norma di interpretazione autentica che estende ai fini catastali il rilievo anche a parti mobili e impianti connessi alle centrali elettriche; la sua formulazione ha generato, secondo la Corte, un'obiettiva incertezza applicativa quanto all'individuazione dei beni da includere e al loro valore.
art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Interpretato, per le centrali elettriche, alla luce della norma del 2005 nel senso che concorrono alla rendita anche gli elementi strutturalmente connessi, pur se mobili o non incorporati al suolo.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato per affermare che gli elementi costitutivi degli opifici e degli immobili industriali concorrono alla determinazione della rendita catastale.
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 542
Citato nel ricorso come base delle sanzioni per omessa dichiarazione; la Corte conferma che, nel caso concreto, l'obiettiva incertezza normativa esclude la responsabilità sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per articolare la censura in cassazione; la Corte la disattende rigettando il motivo.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'esenzione dalle sanzioni presuppone che la parte dimostri un'incertezza normativa oggettiva, cioè una reale impossibilità, non superabile con ordinaria attività interpretativa, di individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
- L'incertezza normativa oggettiva è concetto distinto dalla mera ignoranza incolpevole del diritto: la prima attiene al dato oggettivo del sistema normativo e giurisprudenziale, la seconda alla soggettiva condizione del contribuente.
- Il giudice deve accertare l'obiettiva incertezza sulla base di indici sintomatici quali contrasti giurisprudenziali, difformità delle prassi amministrative, mancanza di precedenti univoci o interventi di interpretazione autentica.
- Quando la disciplina catastale o impositiva ha richiesto successivi interventi chiarificatori dell'amministrazione e ha dato luogo a incertezze applicative concrete, può escludersi la colpevolezza del contribuente ai fini sanzionatori se la condotta evidenzia un comportamento collaborativo e non elusivo.
- La presenza di una norma di interpretazione autentica non elimina automaticamente l'incertezza normativa: occorre verificare se, dopo l'intervento legislativo, restino dubbi ragionevoli sull'individuazione dei beni imponibili e sui criteri di quantificazione della base imponibile.
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