Cassazione Civile, Ordinanza n. 07095/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore ha chiesto l'assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito per difetto di prova del requisito reddituale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato i presupposti di accesso alla prestazione e avesse indebitamente preteso un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 421 c.p.c., per non avere la Corte d'appello accolto o deciso sulla richiesta di deposito della certificazione reddituale rinnovata in udienza e per non aver considerato che l'eventuale reddito del nucleo inciderebbe solo sulla misura dell'assegno e non sul diritto alla prestazione. Il ricorrente ha inoltre invocato la direttiva 2003/109/CE e una pronuncia della CGUE per prospettare una possibile discriminazione nei confronti del cittadino extracomunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988; nel caso concreto, la prova del requisito reddituale non era stata fornita e i giudici di merito avevano correttamente negato l'acquisizione documentale in appello, perché il deposito di documenti non prodotti in primo grado è ammesso solo se i fatti costitutivi siano stati allegati sin dall'atto introduttivo e vi siano significative piste probatorie già emergenti dal materiale istruttorio acquisito. La Corte ha escluso che tale onere probatorio integri una discriminazione a danno del cittadino extracomunitario, poiché esso grava anche sui cittadini italiani ed è soddisfacibile con ogni mezzo idoneo. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, d.l. n. 69/1988
È la norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare; la Corte afferma che la prestazione richiede la duplice prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale.
l. n. 153/1988
Norma di conversione richiamata quale base normativa dell'assegno per il nucleo familiare e del relativo requisito reddituale.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
direttiva 2003/109/CE
La Corte esclude che la disciplina applicata sia discriminatoria rispetto ai cittadini extracomunitari o in contrasto con la direttiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il requisito reddituale deve essere provato dall'interessato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al deposito documentale, ma la Corte conferma la correttezza della decisione di merito.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo/possibilità del giudice di disporre acquisizioni documentali; la Corte osserva che tale potere presuppone allegazioni e piste probatorie già emergenti dagli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve provare cumulativamente l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e il requisito reddituale previsto dalla legge; il mancato assolvimento di tale onere comporta il rigetto della domanda.
- Il requisito reddituale richiesto per l'assegno familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto e non incide soltanto sulla quantificazione della prestazione.
- Nel giudizio di appello il deposito di documenti nuovi non è escluso in assoluto, ma può essere disposto solo se i fatti costitutivi sono stati tempestivamente allegati e se dagli atti emergono significative piste probatorie già acquisite nel primo grado.
- L'onere di provare il requisito reddituale non è discriminatorio se imposto indifferentemente a cittadini italiani e stranieri ed è assolto con ogni mezzo idoneo di prova.
- L'eventuale invocazione di un potere officioso del giudice non può supplire alla completa mancanza di allegazioni e di elementi probatori minimi sui fatti costitutivi della pretesa.
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