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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16902/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2000, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza. L'Ufficio contestava l'omessa presentazione di dichiarazioni di inizio attività e delle dichiarazioni annuali IVA e IRAP, nonché l'omessa fatturazione di acquisti e vendite di animali e l'irregolare tenuta della contabilità, assumendo un maggior reddito imponibile. I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività fosse allevamento agricolo rientrante nel reddito agrario ex art. 32 TUIR e avevano escluso la pretesa fiscale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 54, comma 2, e 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento induttivo, pur in presenza di omessa dichiarazione dell'attività di allevamento e di elementi acquisiti in verifica che giustificavano la ricostruzione presuntiva del reddito; inoltre contestava la mancata considerazione del fatto che il contribuente non avesse prodotto documentazione idonea né compilato il quadro RD.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che la disciplina speciale del reddito agrario per l'allevamento di animali non impedisce, in presenza dei relativi presupposti, l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, anche nei confronti di un imprenditore agricolo, perché le regole sul reddito agrario operano solo per la parte dell'attività entro i limiti legali e non escludono l'uso di metodi induttivi quando l'attività o parte di essa non sia stata dichiarata. Nel caso concreto la CTR aveva annullato l'avviso senza considerare che esso si fondava sull'omessa dichiarazione dell'attività di allevamento e sull'assenza di fatture e di adeguata documentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito quando ricorrono i presupposti, anche nei confronti di chi esercita attività agricola, se emergono omissioni dichiarative o elementi presuntivi di inattendibilità della contabilità

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa della censura relativa all'accertamento in materia IVA

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa della censura relativa all'attività di verifica e ai dati acquisiti dall'amministrazione

  • art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    "l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno"

    definisce il perimetro dell'attività agricola rilevante come reddito agrario; se il limite non è rispettato, la parte eccedente assume natura di reddito d'impresa

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    demanda a un decreto ministeriale la determinazione, per ciascuna specie animale, del numero dei capi rientranti nei limiti di cui al comma 2

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    stabilisce che la parte eccedente del reddito derivante dall'allevamento oltre i limiti dell'art. 32 concorre a formare reddito d'impresa secondo criteri forfetari, operanti automaticamente salvo opzione per il regime ordinario in dichiarazione

  • art. 41, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come ulteriore fondamento della ricostruzione dell'imponibile sulla base dei dati e delle notizie raccolti dall'Ufficio

Massime di principio

  • La disciplina del reddito agrario per l'allevamento di animali non esclude, di per sé, l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando il contribuente ometta di dichiarare l'attività o non rappresenti correttamente i relativi dati.
  • Le regole speciali di determinazione forfetaria del reddito agricolo operano entro la soglia legale di rilevanza agraria; la parte eccedente, se esistente, assume natura di reddito d'impresa.
  • L'amministrazione finanziaria può utilizzare anche nei confronti del coltivatore diretto o allevatore metodi di accertamento induttivi o presuntivi, quando emergano indici di capacità economica incompatibili con il reddito forfetario dichiarato o quando la documentazione sia mancante o inattendibile.
  • Il giudice di merito non può annullare tout court l'avviso limitandosi a richiamare la natura agricola dell'attività, se l'atto è fondato sull'omessa dichiarazione dell'attività e su dati acquisiti in verifica idonei a sostenere l'accertamento induttivo.

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