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Sentenza

Sentenza del 28/06/2024 n. 1872 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 relativo a IRPEF per gli anni 2012-2014, derivante da prelevamenti effettuati dal contribuente dal conto di xxxx S.r.l. (di cui era legale rappresentante). Il contribuente ha dedotto che l'immobile è inserito in un fondo patrimoniale costituito nel 1994 in favore dei genitori e quindi non assoggettabile ad ipoteca, nonché la mancata impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria: in primo luogo ha confermato che la comunicazione preventiva è impugnabile facoltativamente e non preclude il ricorso sull'atto di iscrizione ipotecaria; sul merito ha richiamato orientamenti giurisprudenziali e ha concluso che, anche assumendo applicabile l'art. 170 c.c., il contribuente non ha provato che i debiti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia né che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità. Inoltre il conferimento dell'immobile nel fondo (a favore dei genitori) è ritenuto elemento indicativo del collegamento familiare. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi (€1.000 primo grado, €1.500 secondo grado).

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"

    La norma limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti contratti per scopi estranei alla famiglia; il giudice evidenzia però che l'applicabilità ad atti preordinati all'esecuzione (come l'iscrizione ipotecaria) è controversa e richiede prova della estraneità del debito e, talvolta, della conoscenza del creditore.

  • art. 77 DPR 602/1973

    "anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere... anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione"

    L'iscrizione ipotecaria ex art.77 è strumento conservativo e cautelare, non necessariamente atto esecutivo; ciò ha indotto parte della giurisprudenza a ritenere che non rientri nelle fattispecie vietate dall'art.170 c.c., mentre altra giurisprudenza più recente la considera comunque applicabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    "non rientra nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19"

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto prodromico e autonomamente impugnabile, ma la sua impugnazione è facoltativa e non preclude l'impugnazione dell'atto successivo di iscrizione ipotecaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    Principio di soccombenza che comporta condanna alle spese della parte soccombente; applicato per liquidare oneri a carico del contribuente.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato come regola generale della responsabilità patrimoniale; l'art.170 c.c. costituisce un'eccezione tassativa a tale principio.

  • Giurisprudenza rilevante (es. Cass. Civ. Sez. VI, 7239/2013; Sez. Un. 19667/2014; Cass. 26534/2022; Cass. 35836/2022)

    "non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata" (sulla natura cautelare dell'ipoteca)

    La giurisprudenza è divisa: orientamenti antecedenti la considerano ipoteca atto non esecutivo (quindi fuori dall'art.170), mentre orientamenti più recenti ritengono che l'art.170 c.c. sia applicabile anche alle iscrizioni ipotecarie non volontarie; il giudice del caso ha richiamato entrambi gli orientamenti e, comunque, ha ritenuto che il contribuente non abbia provato l'estraneità del debito.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile ma la sua mancata impugnazione non preclude l'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria; dunque è possibile contestare direttamente l'iscrizione.
  • Il fondo patrimoniale protegge i beni dai debiti "conosciuti" come estranei ai bisogni della famiglia (art.170 c.c.), ma l'applicabilità di tale divieto all'iscrizione ipotecaria non volontaria è oggetto di contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti lo escludono (per la natura cautelare dell'ipoteca), altri lo includono.
  • Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria su bene in fondo patrimoniale, grava sul debitore la prova della regolare costituzione e opponibilità del fondo e, soprattutto, la prova che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; in mancanza di tale prova, l'iscrizione è legittima.
  • Non basta l'attività imprenditoriale o la natura del debito per dimostrare automaticamente l'estraneità ai bisogni familiari: è necessario dimostrare la reale destinazione delle somme (cioè che non furono utilizzate per esigenze familiari).
  • La circostanza che il bene sia stato conferito a favore di genitori o altri familiari rafforza l'argomentazione della connessione familiare e rende più difficile dimostrare l'estraneità del debito.
  • Se si contesta l'iscrizione ipotecaria, è utile raccogliere documentazione probatoria sulla destinazione dei prelevamenti (movimenti bancari, spese sostenute, flussi familiari) e, se possibile, dimostrare la conoscenza del creditore circa l'estraneità del debito.
  • Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza: chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

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