Sentenza del 28/06/2024 n. 1852 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF/IVIE e avviso di contestazione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014; il contribuente chiedeva il riconoscimento del credito d'imposta per imposte versate nel Regno Unito e la deducibilità dei contributi previdenziali esteri; l'Agenzia contestava la legittimità del credito in base alla normativa interna (art. 165 TUIR) e la mancata prova della definitività dell'imposta estera nonché l'errata quantificazione del credito e la non deducibilità dei contributi
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha rigettato l'appello incidentale del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi. In particolare è stato riconosciuto il diritto del contribuente al trattamento previsto dal comma 3 dell'art. 15 della Convenzione Italia-Regno Unito (esenzione/imposizione speciale delle retribuzioni del personale di volo di società residenti nel Regno Unito), è stato ritenuto irrilevante il fatto dell'omessa presentazione della dichiarazione rispetto al riconoscimento del credito e della deducibilità dei contributi, e sono state respinte le censure dell'Agenzia relative alla carenza probatoria sull'irripetibilità dell'imposta estera visto che i documenti prodotti (rilasciati dall'amministrazione britannica) non erano stati specificamente contestati; resta invece confermata la presunzione di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR come motivo parziale di rigetto delle altre richieste. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
sono fiscalmente residenti nello stato italiano le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
la norma è interpretata come presunzione legale: l'iscrizione anagrafica comporta la qualificazione di residente fiscale senza che circostanze di fatto possano automaticamente incidere
Convenzione Italia - Regno Unito art. 15, comma 3
norma speciale che disciplina l'imposizione della retribuzione del personale impiegato a bordo di aeromobili di società residente in UK
la disposizione convenzionale è stata ritenuta applicabile e prevalente rispetto al diritto interno, escludendo l'imponibilità in Italia dei redditi di volo del contribuente
Convenzione Italia - Regno Unito art. 4
l'Agenzia sosteneva l'applicabilità dell'art. 4 (regole per la doppia residenza/doppia imposizione), ma il Collegio ha ritenuto che l'art. 15, comma 3, essendo norma speciale rispetto all'art. 4, debba prevalere nel caso di retribuzioni di personale di volo
riferita dall'Agenzia come base per l'applicazione delle regole interne in caso di omessa dichiarazione; il Collegio ha però ritenuto che la convenzione prevale e che l'omessa dichiarazione non esclude il diritto al riconoscimento del trattamento convenzionale
richiamato in relazione ai termini di notifica degli atti: gli avvisi impugnati recavano data entro il 31 dicembre 2020 e quindi la notifica è stata ritenuta tempestiva
richiamato come riferimento alla disciplina convenzionale e alla sua applicazione in tema di residenza e doppia imposizione; il Collegio ha confermato l'applicabilità della Convenzione al caso
menzionato dal contribuente in ordine all'applicabilità delle retribuzioni convenzionali; il Collegio ha valutato le condizioni ma ha deciso principalmente sulla base dell'art. 15 della Convenzione
Massime di principio
- Le norme convenzionali internazionali, quando prevedono una disciplina speciale (lex specialis), prevalgono sulla normativa interna e devono essere applicate anche se il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione
- L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale non impedisce il riconoscimento di crediti d'imposta o deduzioni qualora il contribuente produca documentazione idonea e non contestata che mostra la natura del reddito e il pagamento dell'imposta estera
- La presunzione di residenza fiscale prevista dall'art. 2, comma 2, TUIR (iscrizione anagrafica) è una regola formale che opera indipendentemente da elementi di fatto e può assorbire alcune contestazioni, salvo prova contraria adeguata
- L'onere di contestare specificamente la prova documentale incombe sull'Amministrazione; in mancanza di contestazione puntuale, i documenti prodotti dal contribuente possono essere ritenuti idonei
- In caso di conflitto tra una norma generale della convenzione (es. art. 4) e una norma speciale (es. art. 15, comma 3), va applicata la norma speciale se questa riguarda la medesima materia e il caso concreto
- Quando le parti ottengono reciproca soccombenza su diversi punti della controversia, è frequente la compensazione delle spese processuali
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