Sentenza del 28/06/2024 n. 2382 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento n. X per iscrizione a ruolo di imposte (IRPEF/II.DD., IRAP, IVA), sanzioni e interessi per complessivi Euro 1.308.549,44 derivanti da controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72. La controversia nasce dal mancato adempimento dei piani di rateazione concessi dopo le comunicazioni di irregolarità: l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le somme per decadenza dalla rateazione. La ricorrente eccepiva, tra l'altro, la nullità della notifica per omessa sottoscrizione digitale della cartella, l'applicabilità dell'esimente di non punibilità per causa di forza maggiore ai sensi dell'art.6 comma 5 D.lgs.472/97 (per sequestro preventivo dei conti correnti), la violazione del cumulo giuridico e l'illegittimità dei compensi di riscossione. In primo grado la CTP aveva ridotto le sanzioni al 10% ritenendo operante la causa di forza maggiore. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che la forza maggiore non era provata.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarando la legittimità dell'atto impugnato (la cartella di pagamento). Ha ritenuto insufficiente la prova della causa di forza maggiore invocata dalla società: lo stato di illiquidità e il sequestro dei conti non sono stati dimostrati come idonei a escludere la responsabilità senza prova che la contribuente abbia tempestivamente e vanamente tentato tutte le misure per reperire risorse alternative (es. ricorso al credito, sacrifici personali o patrimoniali). In assenza di tale prova l'esimente non opera e le sanzioni sono state confermate nella loro corretta quantificazione. Spese compensate in entrambi i gradi per la complessità della materia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
dispositivo che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle comunicazioni di irregolarità da cui possono scaturire obblighi di pagamento iscritti a ruolo
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
norma che estende il controllo automatizzato al settore IVA e consente l'invio di comunicazioni di irregolarità
D.lgs. n. 472/1997, art. 6 comma 5
prevede l'esenzione da sanzioni per chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore; la Corte ha richiesto la prova congiunta dell'evento esterno e inevitabile e dell'adozione da parte del contribuente di tutte le misure idonee per reperire risorse alternative
disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni; era dedotta la sua violazione ma non è stata decisiva per il risultato del giudizio di appello
Massime di principio
- Per ottenere l'esimente di forza maggiore ai sensi dell'art.6 c.5 D.lgs. 472/97 è necessario provare sia l'elemento oggettivo (evento esterno, anomalo e inevitabile) sia l'elemento soggettivo (aver adottato tutte le misure possibili per reperire risorse alternative).
- Il semplice provvedimento di sequestro dei conti correnti o una temporanea crisi di liquidità non costituiscono automaticamente causa di forza maggiore: il contribuente deve dimostrare che ha tentato senza esito tutte le soluzioni utili, compreso il ricorso al credito o sacrifici patrimoniali personali.
- La prova dell'impossibilità di adempiere deve essere puntuale e documentale: occorrono elementi che attestino l'inesistenza di altre disponibilità e l'esito negativo di tentativi concreti di reperire fondi.
- In caso di rateazione concessa in seguito a comunicazione di irregolarità, la mancata corresponsione delle rate nei termini comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo delle somme residue; la quantificazione delle sanzioni deve essere effettuata dall'Amministrazione e può essere oggetto di controllo giurisdizionale.
- Le eccezioni procedurali sulla validità della notifica (es. firma digitale o attestazione di conformità) devono essere specificamente dedotte e provate; tuttavia il merito sulla forza maggiore resta centrale quando la controversia riguarda la mancata corresponsione delle rate.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente e in modo esaustivo ogni iniziativa volta a reperire liquidità (offerte di garanzie, richieste di finanziamento, cessioni di beni, interventi patrimoniali personali) per poter validamente invocare la causa di forza maggiore.
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