Sentenza del 28/06/2024 n. 1868 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava due avvisi di liquidazione collegati a due decreti ingiuntivi, censurando l'applicazione dell'imposta di registro pari a €200,00 per l'enunciazione del "rapporto sottostante" (contratto di fornitura di legname). L'Ufficio aveva assoggettato a imposta sia la condanna al pagamento sia l'enunciazione del contratto; la controversia verteva sulla sussistenza di una "enunciazione" ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 131/1986, posto che nei decreti ingiuntivi non figurava un chiaro riferimento al contratto e non era prodotto un contratto scritto, ma solo le fatture. L'Agenzia eccepiva che il contratto risultava comunque menzionato nelle fatture non pagate.
La decisione
La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi. I giudici hanno ritenuto che non fosse configurabile l'enunciazione ex art. 22 D.P.R. 131/1986 perché nei decreti non vi era un espresso e specifico richiamo al negozio (con indicazione degli elementi costitutivi tali da poterlo registrare autonomamente) e non era stato prodotto un contratto che consentisse di individuare natura e contenuto del rapporto. Pertanto la tassazione per enunciazione non poteva operare e l'eventuale rapporto è stato considerato presupposto delle domande, assorbito nella tassazione derivante dalle fatture. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente (liquidate in €463,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate
Perché operi la tassazione per enunciazione è necessario un espresso richiamo al negozio (scritto o verbale) con specifica menzione degli elementi costitutivi tali da identificarne natura e contenuto e consentirne la registrazione autonoma. Circostanze che solo lasciano dedurre l'esistenza del rapporto non sono sufficienti.
Richiamato dall'Agenzia nell'appello (illecittimità ex artt. 5 e 22), ma non decisivo nel corpo della motivazione; il giudice si è principalmente soffermato sui requisiti dell'enunciazione ex art. 22.
Cass. sent. n. 28559/2019 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza della Suprema Corte che richiede l'espressa menzione del contratto e dei suoi elementi essenziali nell'atto per configurare l'enunciazione; se il contratto è solo un implicito presupposto logico non sussiste enunciazione.
Cass. ord. 2311/2024 (richiamata)
Ribadisce il principio secondo cui le circostanze che consentono solo di dedurre l'esistenza di un rapporto giuridico non sono idonee a fondare la tassazione per enunciazione; è necessaria la certezza del rapporto dal solo contenuto dell'atto.
Massime di principio
- L'enunciazione ai fini dell'imposta di registro richiede un espresso e specifico riferimento al negozio (atto scritto o contratto verbale) nell'atto soggetto a registrazione, con elementi sufficienti a identificarne natura e contenuto in modo autonomo.
- La mera esistenza di fatture o di un riferimento implicito nel percorso logico della domanda (es. fattura emessa per una fornitura) non è di per sé sufficiente a configurare l'enunciazione se l'atto principale (es. decreto ingiuntivo) non riporta l'enunciato con gli elementi essenziali.
- Se il contratto non è prodotto e il decreto/atto non contiene la menzione idonea, la tassazione per enunciazione non opera e l'eventuale rapporto è assorbito nella tassazione relativa alle somme oggetto della liquidazione (es. fatture).
- Per difendersi da un avviso che applica imposta per enunciazione, il contribuente può contestare l'assenza dell'espresso richiamo nel documento soggetto a registrazione e chiedere la produzione del contratto o degli elementi che ne consentano l'identificazione autonoma.
- Per l'Amministrazione, per applicare l'imposta per enunciazione è opportuno che il provvedimento impositivo dimostri l'esistenza e il contenuto del negozio direttamente nell'atto tassato o produca il contratto scritto; affidarsi solo a fatture o deduzioni implicite è rischioso dal punto di vista probatorio.
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