Sentenza del 27/06/2024 n. 17750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano venduto il 28 febbraio 2008 un compendio aziendale adibito a bar-ristorante per 135.000 euro, ma l’acquirente aveva pagato soltanto 52.500 euro, restando insolvente per 82.500 euro. Contestavano che l’IRPEF sulla plusvalenza fosse stata calcolata sull’intero prezzo pattuito e, dopo aver ricevuto cartelle di pagamento non impugnate e averne rateizzato il debito, chiedevano la sospensione della riscossione e il rimborso dell’imposta asseritamente eccedente. Impugnavano in Cassazione la sentenza della C.T.R., che aveva confermato l’inammissibilità dichiarata dalla C.T.P. di Venezia. I quattro motivi lamentavano, in sintesi, violazione di un preteso giudicato e norme sulla plusvalenza, scorrettezza degli uffici e vizio del consenso, nullità dell’accordo di rateizzazione e erronea qualificazione dei pagamenti come ricognizione del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo censurava il comportamento dell’amministrazione, anziché individuare un vizio della decisione, e non poteva superare la definitività delle cartelle non tempestivamente impugnate. Il terzo e il quarto, connessi, erano inammissibili per le stesse ragioni; inoltre, il passaggio sulla ricognizione del debito attribuito dai ricorrenti alla sentenza non vi figurava. La Corte ha confermato che la domanda di rimborso non può essere usata per aggirare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione tempestiva degli atti impositivi. A.A. e B.B. sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia delle Entrate 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al preteso giudicato; la Corte non ha riconosciuto una violazione, rilevando che il motivo non si confrontava con la decisione impugnata.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
I ricorrenti lo hanno richiamato per denunciare vizi della sentenza, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché non individuavano un effettivo vizio della pronuncia di appello o non ne criticavano la motivazione.
Art. 1418 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della pretesa nullità, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione.
Art. 1325 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla pretesa nullità, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione.
Art. 2265 c.c.
I ricorrenti hanno prospettato l’esistenza di un patto leonino nell’accordo relativo all’accollo dell’imposta; la Corte non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando inammissibili le relative censure.
Art. 75, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986
Norma invocata dai ricorrenti rispetto alla tassazione della plusvalenza; la Corte non ne ha esaminato il merito, essendo inammissibile il ricorso.
Art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 147 del 2014
Norma invocata dai ricorrenti in tema di plusvalenza; la Corte non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
Art. 86 del D.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata dai ricorrenti sulla tassazione della plusvalenza, ma non esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità della censura.
Art. 1427 c.c.
Invocato per sostenere che la rateizzazione fosse stata accettata per effetto di un comportamento scorretto o di un raggiro; la Corte non ha deciso tale profilo nel merito, ritenendo inammissibile la censura.
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di rimborso, ma non applicato dalla Corte per decidere nel merito il diritto alla restituzione.
Art. 1988 c.c.
Invocato dai ricorrenti contro la qualificazione dei pagamenti rateali come ricognizione del debito; la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non conteneva la statuizione contestata e ha dichiarato inammissibile il motivo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo menzionato dal comma 1-quater; la Corte ne ha disposto il pagamento nei limiti in cui sia dovuto.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento non viene impugnata tempestivamente, la pretesa in essa contenuta diviene definitiva; non è possibile aggirare la relativa preclusione chiedendo successivamente il rimborso delle somme pagate sulla base della stessa pretesa.
- La rateizzazione o il pagamento di un debito portato da cartelle non impugnate non riaprono, di per sé, i termini per contestare la pretesa fiscale né consentono di ottenere il rimborso attraverso una domanda successiva.
- In Cassazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e indicare un vizio della sentenza: non basta riproporre fatti o contestare direttamente il comportamento dell’amministrazione.
- Un motivo fondato su una statuizione che non compare nella sentenza impugnata è inammissibile; occorre verificare con precisione il contenuto effettivo della pronuncia censurata.
- La decisione non stabilisce nel merito se, in caso di prezzo di vendita non interamente riscosso, la plusvalenza debba essere calcolata sull’intero corrispettivo o soltanto sulla parte incassata: la questione non è stata esaminata perché le cartelle erano divenute definitive e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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