Cassazione Civile, Ordinanza n. 11298/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un giudizio tributario instaurato da una contribuente per ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento. In primo grado era stato accolto il ricorso e poi, in appello, l'Amministrazione aveva sostenuto che l'atto introduttivo non riguardasse la sola intimazione, ma anche le cinque cartelle di pagamento presupposte e non notificate, perché nel ricorso si era dedotta l'omessa notifica delle cartelle e nelle conclusioni si chiedeva l'annullamento dell'intimazione e di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e correlato. Da ciò il Ministero faceva derivare un diverso valore della lite e, quindi, un diverso contributo unificato, con conseguente legittimità dell'atto sanzionatorio per integrazione del contributo. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 12, comma 2, e 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2000, sostenendo che nel processo tributario, in caso di impugnazione cumulativa, il contributo unificato va calcolato sommando quello dovuto per ciascun atto impugnato e che la scelta processuale del contribuente di impugnare uno o più atti non può incidere sull'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che il principio astratto richiamato dal Ministero è corretto, ossia che nei ricorsi cumulativi tributari il contributo unificato si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato. Tuttavia ha ritenuto che il motivo non colpisse una violazione di legge, ma mirasse a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sul contenuto effettivo del ricorso introduttivo. La CTR aveva infatti interpretato la domanda come diretta soltanto contro l'intimazione di pagamento, qualificando come mera clausola di stile il riferimento agli atti presupposti, prodromici, connessi e correlati, e tale valutazione, congruamente motivata, è stata ritenuta non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato per inammissibilità, con condanna del Ministero alle spese di cassazione e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà investiva un accertamento di fatto sul contenuto della domanda.
art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario opera come disciplina speciale per la determinazione della base di calcolo del contributo unificato nei ricorsi cumulativi.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sul calcolo del contributo unificato e sulla nozione di atti impugnabili.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2000
Costituisce la regola di base per il calcolo del contributo unificato nel processo tributario; nei ricorsi cumulativi il contributo va sommato per ciascun atto impugnato.
Richiamato solo per distinguere il criterio del valore della lite nel processo civile dal diverso sistema previsto per il processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso impugna cumulativamente più atti, il contributo unificato deve essere determinato sommando quello dovuto per ciascun atto impugnato, secondo la disciplina speciale dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2000 in relazione all'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La qualificazione dell'oggetto del ricorso non dipende dal solo tenore letterale delle conclusioni, ma dal contenuto sostanziale della domanda desumibile dalle allegazioni complessive e dalla vicenda dedotta.
- Le espressioni generiche o di stile inserite nelle conclusioni non sono, di per sé, idonee ad ampliare il thema decidendum oltre il concreto oggetto dell'impugnazione individuato dal giudice di merito.
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto la veste dell'errore interpretativo, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto sul contenuto della domanda.
- Quando il giudice di merito interpreta in modo congruo e non illogico il ricorso introduttivo, tale valutazione resta insindacabile in sede di legittimità.
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