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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35681/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da una società cliente di banca per ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate in relazione a rapporti di conto corrente. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione limitando però il perimetro della cognizione al solo conto corrente indicato come n. 120845, escludendo di considerare l'addebito iniziale derivante dal saldo di conti preesistenti. In appello la società sosteneva invece che la domanda dovesse essere intesa come riferita a tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti nel periodo 1983-2011 e lamentava che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente la domanda giudiziale e omesso di pronunciarsi su tale censura. La banca, nel controricorso e ricorso incidentale, contestava invece la decisione di merito sia quanto alla declaratoria di nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto, ritenendo sufficiente la pattuizione della misura percentuale alla luce della normativa richiamata, sia quanto all'accoglimento della ripetizione dell'indebito, deducendo che la domanda sarebbe stata inammissibile per mancata prova della chiusura del conto alla data di introduzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché il motivo era formulato in modo confuso e cumulava doglianze eterogenee (omessa pronuncia, vizio motivazionale, violazione dei criteri di interpretazione della domanda) senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione di appello conteneva una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa di estendere l'accertamento a conti estinti confluiti nel rapporto oggetto di causa. Quanto al ricorso incidentale della banca, esso è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello, applicandosi l'art. 334, comma 2, c.p.c. in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa della parte.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere la validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto; la Corte non entra nel merito del motivo incidentale, dichiarato inefficace.

  • artt. 116 e 117 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamati nel ricorso incidentale in tema di commissione di massimo scoperto; non esaminati nel merito per l'inefficacia del ricorso.

  • l. n. 2/2009

    Richiamata dalla banca per sostenere la legittimità della commissione di massimo scoperto secondo la ricognizione normativa dell'esistente.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di ripetizione dell'indebito; non esaminato nel merito per l'inefficacia del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per contestare la prova della chiusura del conto, ritenuta condizione di ammissibilità della ripetizione dell'indebito.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la commistione in un unico motivo di censure eterogenee e potenzialmente autonome può determinare l'inammissibilità del mezzo.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza esprimersi analiticamente su ogni profilo, contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa della parte.
  • La censura sull'interpretazione della domanda è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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