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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23763 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI - Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionaro - Omessa inclusione dell'operazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat) - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Liguria sotto tre profili: la non imponibilità IVA di alcune cessioni intracomunitarie, sostenendo che l'assenza del codice identificativo del cessionario e dell'elenco Intrastat impedisse l'applicazione del regime agevolato; l'insufficienza della motivazione della CTR sulla documentazione comprovante l'operazione; e la deduzione, nell'anno 1998, di compensi agli amministratori materialmente corrisposti nel 1997.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che l'omessa indicazione del codice identificativo e la mancata presentazione dell'Intrastat non fanno venir meno la non imponibilità IVA quando siano rigorosamente provati l'effettivo trasferimento dei beni e la qualità di operatore comunitario del destinatario, anche per evitare una doppia imposizione. Ha invece accolto il terzo motivo: i compensi agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti, secondo il principio di cassa, e non in quello in cui sono deliberati o contabilizzati. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per esaminare una questione subordinata e liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 40, 41 e 50, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione, tra cui l'effettivo trasferimento dei beni verso un altro Stato membro e la qualifica comunitaria del destinatario. Gli adempimenti formali relativi al codice identificativo e all'Intrastat hanno rilievo probatorio e amministrativo, ma la loro omissione non determina automaticamente la perdita del regime se i requisiti sostanziali sono provati.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, comma 6

    L'omessa o errata indicazione dell'operazione negli elenchi riepilogativi Intrastat, quando non sia specificamente sanzionata e siano dimostrati i requisiti sostanziali, non comporta di per sé l'assoggettamento a IVA, anche perché ciò potrebbe determinare una doppia imposizione nello Stato di origine e in quello di destinazione.

  • TUIR, artt. 62, comma 3, e 95, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis

    "i compensi spettanti [...] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti"

    Per i compensi agli amministratori prevale il principio di cassa: la deduzione fiscale deve essere effettuata nell'esercizio del pagamento effettivo, senza che il contribuente possa scegliere un diverso periodo sulla base della delibera o della contabilizzazione.

  • TUIR, art. 75, nel testo applicabile ratione temporis

    Le regole di imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili e non possono essere modificate per imputare il costo all'esercizio fiscalmente più conveniente. Per i compensi agli amministratori, la disciplina speciale del principio di cassa prevale sul criterio generale di competenza.

  • Codice civile, art. 2389

    La delibera assembleare può determinare l'esistenza e l'ammontare del compenso sul piano civilistico, ma non stabilisce il periodo fiscale di deducibilità, che resta ancorato all'effettiva corresponsione secondo la disciplina tributaria speciale.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie, le irregolarità formali, come l'assenza del numero IVA del cessionario o dell'Intrastat, non fanno automaticamente perdere la non imponibilità se il contribuente dimostra con documentazione coerente l'effettivo trasferimento dei beni e la qualifica di operatore comunitario del destinatario.
  • La prova sostanziale deve essere rigorosa: documenti di trasporto, fatture, pagamenti, documentazione doganale e altri elementi concordanti possono essere necessari per dimostrare la reale destinazione dei beni e l'identità del cessionario.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che un'omissione meramente formale produca una doppia imposizione, ma non tutela operazioni fittizie o prive dei requisiti sostanziali.
  • Per i compensi agli amministratori, la deduzione fiscale segue il principio di cassa: il costo va dedotto nell'anno in cui il compenso è effettivamente pagato, anche se la delibera o la contabilizzazione intervengono in un momento diverso.
  • La Cassazione può confermare una parte della sentenza e cassarne un'altra; in tal caso il giudice di rinvio deve riesaminare soltanto i profili interessati dalla cassazione e le questioni subordinate rimaste assorbite.

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