Cassazione Civile, Ordinanza n. 08008/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna di un amministratore al risarcimento dei danni in favore della società per un ammanco di cassa e per la conclusione, ritenuta imprudente, di un contratto di locazione di spazi pubblicitari con una controparte poi rivelatasi di modesta consistenza patrimoniale. In appello era stata inoltre affermata la corresponsabilità di un socio finanziatore, ritenuto partecipe in modo centrale alle scelte gestorie, e la manleva dell'altro amministratore. Il ricorrente principale ha dedotto che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato, quale prova del danno, un decreto ingiuntivo revocato ottenuto dalla società contro la controparte contrattuale, e che avesse individuato il danno nella mera esistenza del credito verso tale terzo senza verificare la sua effettiva perdita patrimoniale e la sua eventuale recuperabilità. Il ricorrente incidentale socio finanziatore ha contestato l'ammissibilità e il merito dell'accertamento della propria responsabilità, sostenendo di non essere amministratore di diritto e di non poter essere chiamato a rispondere senza una specifica base giuridica; ha inoltre dedotto vizi di motivazione e di prova del concorso causale. L'altro ricorrente incidentale, amministratore subentrato da pochi giorni prima del contratto, ha contestato la tempestività della domanda e la sua responsabilità, assumendo di essersi limitato a prendere atto del contratto già in via di definizione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali. Ha ritenuto che fosse legittimo per il giudice di merito trarre elementi di convincimento da una prova atipica, quale un decreto ingiuntivo poi revocato, e ha confermato che la quantificazione del danno poteva essere effettuata in via equitativa sulla base dell'insoddisfazione del credito societario, accertata in fatto dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi dei ricorsi incidentali, perché diretti in larga parte a sollecitare una nuova valutazione del merito o comunque superati dall'accertamento della Corte territoriale circa il ruolo centrale del socio finanziatore e la partecipazione dell'altro amministratore alle trattative e alla conclusione del contratto. Le spese sono state poste a carico delle parti soccombenti secondo i rispettivi rapporti processuali.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la responsabilità da inadempimento; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella già applicata dal giudice di merito, concentrandosi sull'accertamento fattuale del danno e dell'inadempimento gestorio
il danno risarcibile deve essere commisurato alle conseguenze immediate e dirette della condotta; un credito sociale si traduce in danno solo se e nella misura in cui perda il suo valore effettivo per insoddisfazione o irrecuperabilità
la Corte avalla la liquidazione equitativa del danno pari al credito andato perduto, una volta accertata la sua insoddisfazione
richiamato per la responsabilità degli amministratori e per la possibile responsabilità di chi, pur non amministratore di diritto, abbia inciso causalmente sulle scelte gestorie
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che, una volta accertata la perdita del credito, spettasse al ricorrente dedurre e provare la recuperabilità del medesimo
invocato per contestare la tempestività della domanda verso il socio finanziatore; la Corte reputa la doglianza infondata perché la domanda risultava comunque proposta nelle conclusioni dell'atto di chiamata
richiamato insieme all'art. 163 c.p.c. per la dedotta novità della domanda
la Corte afferma che era tempestiva la domanda formulata nell'atto di chiamata del terzo e che la diversa articolazione in memorie non impediva di considerarla proposta ritualmente
richiamato nei motivi incidentali sulla corresponsabilità, ma senza accoglimento della tesi dei ricorrenti
richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate per affermare il concorso del socio finanziatore nelle scelte gestorie; la Corte considera la censura di merito
richiamato in relazione alle presunzioni e al convincimento probatorio sul ruolo centrale del socio finanziatore
verosimilmente richiamo materiale all'art. 2697 c.c. nel testo; il senso è comunque quello del riparto dell'onere della prova, non modificato dalla decisione
invocati per sostenere che solo la società partecipata avrebbe potuto essere chiamata a rispondere; la Corte respinge la censura ritenendo possibile la valutazione del concorso causale personale del socio/finanziatore
richiamato nel motivo principale come possibile azione verso chi avesse agito prima della costituzione della società, ma il profilo non è accolto e non incide sulla decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato nel dispositivo per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'amministratore, il danno risarcibile può essere individuato anche nella perdita di valore di un credito sociale, ma solo quando sia accertato che il credito non sia più esigibile o recuperabile, in tutto o in parte, secondo una valutazione ancorata alle circostanze concrete.
- Ai fini della prova del danno, il giudice di merito può utilizzare anche provvedimenti formati in altro giudizio come prove atipiche o elementi indiziari, inclusi i decreti ingiuntivi poi revocati, se utili a corroborare l'esistenza storica del credito o della pretesa.
- Una volta che il giudice di merito abbia accertato la perdita o l'inesigibilità di un credito come fatto costitutivo del danno, grava sulla parte che lo contesta l'onere di allegare e dimostrare che quel credito conservi un effettivo valore patrimoniale perché recuperabile.
- La responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere affermata anche nei confronti di un soggetto che non sia amministratore di diritto, quando il giudice accerti in fatto un suo ruolo centrale e un effettivo concorso causale nelle scelte gestorie da cui sia derivato il danno.
- Le censure che mirano soltanto a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, ove la sentenza impugnata abbia già svolto un apprezzamento di merito logico e sufficiente.
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