Cassazione Civile, Ordinanza n. 18208/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2010 e da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2009. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo la mancata notifica della cartella, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione del credito. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo quanto alla cartella, ritenendo invece validamente notificati gli avvisi. In appello, a seguito dell'appello dell'Agenzia e dell'appello incidentale del contribuente, la CGT di secondo grado ha ritenuto invalide entrambe le notifiche: per il primo avviso, perché l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risultava privo dell'attestazione di ricezione da parte del destinatario; per il secondo, perché la consegna era avvenuta a mani della moglie del contribuente ma mancava la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 139 c.p.c. per avere la CGT escluso la validità della notifica del secondo avviso nonostante la consegna a persona di famiglia convivente e la spedizione della raccomandata informativa; violazione degli artt. 138 e 140 c.p.c. per avere la CGT escluso la validità della notifica del primo avviso nonostante la prova del rifiuto di ricevere l'atto e della raccomandata informativa, ritenendo erroneamente necessaria ulteriore documentazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per la notifica a persona di famiglia convivente, non è sufficiente, per invalidare la notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento, essendo sufficiente la consegna a persona di famiglia e la spedizione della raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale. Quanto al secondo avviso, ha ritenuto che il rifiuto di ricevere l'atto, risultante dalla relata e dalla documentazione prodotta, integri il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, senza necessità di ulteriori adempimenti non richiesti dalla legge. La decisione di merito è stata quindi annullata perché fondata su una errata applicazione delle regole sulla notificazione degli atti tributari.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come norma processuale di deduzione dei motivi per violazione di legge.
La notifica a persona di famiglia convivente può ritenersi valida se l'atto è consegnato a un familiare presente nell'abitazione, non essendo decisiva la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento.
Il perfezionamento della notifica si realizza secondo le prescrizioni legali anche in caso di rifiuto o mancato ritiro, quando gli adempimenti previsti siano stati eseguiti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità del procedimento notificatorio in presenza di rifiuto di ricevere l'atto.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
La raccomandata informativa prevista dalla disciplina tributaria speciale, in caso di mancata consegna diretta dell'atto, è sufficiente se spedita secondo legge; non occorre una raccomandata con avviso di ricevimento quando la norma prevede una semplice raccomandata.
Indicata come base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è derivata la cartella di pagamento.
Indicata come base del controllo automatizzato ai fini IVA che ha generato la cartella di pagamento.
art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato per chiarire che, nelle notifiche tributarie a mezzo posta, l'avviso di ricevimento ha il contenuto previsto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, non quello dell'art. 139 c.p.c.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata in tema di notificazione a mezzo posta, quale disciplina del perfezionamento notificatorio.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta di atti tributari consegnati a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la convivenza può essere presunta dalla presenza del familiare nell'abitazione e dalla presa in consegna dell'atto; la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento non comporta di per sé la nullità della notifica.
- Quando la disciplina tributaria speciale prevede l'invio di una raccomandata informativa, è sufficiente la prova della sua spedizione secondo la forma richiesta dalla legge; non può pretendersi un modello documentale diverso o più gravoso di quello normativamente previsto.
- Il rifiuto di ricevere l'atto o il mancato ritiro da parte del destinatario non impediscono il perfezionamento della notifica, se risultano rispettate le formalità stabilite dalla legge e l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- In materia di notificazioni degli atti impositivi, il giudice di merito deve verificare la conformità del procedimento alla disciplina speciale applicabile, senza introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
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