Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7439/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore ha impugnato l'ordinanza che ha rifiutato il dissequestro di una somma di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha dedotto l'erronea applicazione di norme penali (art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e art. 321, comma 2, c.p.p.), sostenendo che, anche se il fallimento è intervenuto in epoca successiva al sequestro, va operato un bilanciamento tra interesse della massa dei creditori e finalità penal-tributarie; ha inoltre prospettato la qualificazione del curatore come soggetto estraneo al reato e chiesto l'esclusione dell'applicabilità delle norme richiamate al caso concreto. Con un secondo motivo ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale (art. 3 e 47 Cost.) per contrasto con le norme richiamate, lamentando l'irragionevole equiparazione, tramite richiamo al codice antimafia, tra denaro derivante da evasione fiscale e proventi di criminalità mafiosa e la conseguente compressione dei diritti dei creditori concorsuali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato richiamando il principio già enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 40797 del 22/06/2023, "Fallimento Lavanderia Giglio") secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari prevale sulla procedura concorsuale, indipendentemente dall'anteriorità o posteriorità della dichiarazione di fallimento rispetto al sequestro. La Corte ha precisato che la disciplina unitaria dettata dagli artt. 317 ss. del codice della crisi e dell'insolvenza (entrata in vigore il 15/07/2022) e il richiamo alle norme del codice antimafia confermano tale prevalenza e limitano la tutela dei creditori nei ristretti termini previsti dall'art. 52 d.lgs. n. 159/2011. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante perché il fallimento di Moods Energy è intervenuto nel gennaio 2022, antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina del c.c.i.; pertanto le doglianze con riferimento al codice della crisi non trovavano applicazione nel caso concreto. Conseguentemente il dissequestro è stato negato e il ricorso respinto (con condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera "sempre"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ha carattere obbligatorio e prevale sulla procedura concorsuale, a prescindere dall'anteriorità o posteriorità della dichiarazione di fallimento.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento processuale, ma la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione possa mutare il principio di prevalenza della misura cautelare penale sancito dall'art. 12-bis.

  • artt. 317 ss. del codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.)

    La disciplina del c.c.i. (entrata in vigore il 15/07/2022) contiene norme che regolano i rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali; le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nell'ambito della nuova disciplina, permanga la prevalenza della confisca penale, con disciplina unitaria dei rapporti.

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina i diritti dei terzi e le deroghe alla prevalenza della confisca; la Corte osserva che la tutela dei terzi è possibile solo nei ristretti limiti previsti da tale articolo, ma non si applica per qualificare come "terzo estraneo" l'ente che ha beneficiato del profitto del reato tributario.

  • Sez. U., n. 40797 del 22/06/2023 (Fallimento Lavanderia Giglio)

    "Dunque, è possibile affermare che dalla data del 15 luglio 2022 ... vige una unitaria disciplina ... con inequivocabile prevalenza dello strumento penale."

    Giurisprudenza di legittimità che ha risolto il contrasto interpretativo sancendo la prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari sulla procedura concorsuale, a prescindere dalla priorità temporale.

  • art. 3 e art. 47 Cost.

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito della questione di legittimità costituzionale (disparità di trattamento e tutela del risparmio/credito), ma la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per la fattispecie concreta per motivi di temporalità di applicazione delle norme impugnate.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari prevale sulla procedura concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale) indipendentemente dal fatto che il sequestro sia stato disposto prima o dopo la dichiarazione di fallimento.
  • Il curatore del fallimento è legittimato a chiedere il dissequestro, ma tale legittimazione non garantisce l'annullamento della misura cautelare quando sia in gioco la confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.
  • La deroga a favore dei terzi (art. 12-bis e, per il codice della crisi, art. 52 d.lgs. n. 159/2011) resta l'unico limite alla prevalenza della confisca; l'ente beneficiario del profitto del reato non può essere considerato "terzo estraneo".
  • Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina del codice della crisi (15/07/2022) non si applicano le modifiche introdotte dal c.c.i.; conseguentemente le censure basate su tali norme possono essere ritenute irrilevanti temporalmente.
  • In situazioni analoghe occorre verificare: la data di apertura della procedura concorsuale rispetto alla data di entrata in vigore delle norme rilevanti, la qualifica del soggetto che reclama (se terzo di buona fede o soggetto beneficiario del profitto), la natura del profitto e il concreto rischio di favorire il reo o crediti fittizi prima di decidere su eventuali restituzioni.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulla materia richiedono che la norma invocata sia effettivamente applicabile al caso concreto e che l'irragionevolezza lamentata non sia già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.