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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09742/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organismo di indennizzo)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale mortale avvenuto in Goito il 5 febbraio 2015, quando un pedone, mentre stava attraversando sulle strisce, fu investito da un autoarticolato. Il Tribunale accertò la responsabilità del conducente e condannò l’organismo di indennizzo al pagamento del risarcimento in favore dei congiunti del deceduto. Uno dei congiunti propose appello sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente detratto dalla somma liquidata un importo di euro 18.000, che egli assumeva dovuto per spese legali/stragiudiziali e quindi non detraibile. La Corte d’appello rigettò il gravame ritenendo che la somma fosse stata correttamente imputata a titolo di acconto complessivamente versato, senza necessità di specificare l’imputazione, e che comunque non fosse stata dimostrata una specifica domanda o prova del maggiore credito per spese stragiudiziali. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: (1) nullità per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché la mancata menzione dell’imputazione del pagamento rendesse corretta la decisione e perché tale imputazione fosse irrilevante; (2) violazione degli artt. 1193 e 1223 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto irrilevante l’imputazione delle somme alle spese stragiudiziali. L’organismo di indennizzo resistette con controricorso e sollevò anche eccezione preliminare di giudicato per asserita mancata rituale notifica del ricorso al difensore costituito in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di giudicato, ritenendo sufficiente la costituzione in giudizio dell’organismo di indennizzo mediante controricorso a sanare ogni questione relativa alla notifica. Ha poi rigettato entrambi i motivi di ricorso: il primo perché la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, essendo sorretta da una ration decidendi comprensibile e coerente; il secondo perché gli artt. 1193 e 1223 c.c. presuppongono l’esistenza di un debito/credito provato, mentre nel caso concreto non era stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un autonomo credito per spese stragiudiziali, gravando su di lui il relativo onere probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se realmente mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta esistente e comprensibile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio dedotto per nullità della sentenza non sussiste quando la decisione contiene una motivazione intelligibile, anche sintetica.

  • art. 1193 c.c.

    I criteri di imputazione del pagamento operano solo rispetto a debiti esistenti e provati; chi invoca un’imputazione diversa deve dimostrare i relativi presupposti.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento presuppone la prova del danno/credito allegato; non basta invocare astrattamente spese o poste risarcitorie non dimostrate.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è infondata quando la norma invocata è richiamata su presupposti fattuali non accertati in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esistenza di più crediti/debiti e i presupposti dell’imputazione del pagamento grava su chi pretende di destinare il pagamento a un debito diverso da quello estinto dal debitore.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Viene richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata/notificata rituale evocazione di una parte può non comportare inammissibilità o difetto di contraddittorio se la parte stessa si costituisce comunque con controricorso e svolge difese.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, sia pure in forma sintetica, una ratio decidendi comprensibile e logicamente apprezzabile.
  • I criteri di imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. presuppongono la prova dell’esistenza di più debiti scaduti; chi pretende di imputare il pagamento a un credito diverso deve dimostrare sia l’esistenza dei diversi debiti sia i presupposti del criterio sussidiario invocato.
  • Se il giudice ritiene non provata l’esistenza di un autonomo credito per spese stragiudiziali, non può trovare applicazione la disciplina dell’imputazione del pagamento su tale posta.
  • L’onere di provare il maggiore credito allegato grava sulla parte che lo invoca; in mancanza di prova, la detrazione operata dal giudice sui pagamenti/acconti non è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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