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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01906/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riformati rispetto all'assoluzione di primo grado, contestando la sussistenza di una posizione di garanzia a loro carico derivante dal contratto di comodato del terreno prospiciente la linea ferroviaria. Denunciavano manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 57 d.P.R. 753/1980: sostenevano che il comodante non ha un obbligo generale di disciplinare l'uso del bene, che nel caso di specie non vi erano vizi o insidie del piazzale e che la distanza rispetto alla ferrovia (6 metri) rispettava l'art. 56; inoltre posero che l'evento fosse imprevedibile e dovuto all'eccezionale condotta del comodatario (Ravera). Chiedevano annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta l'individuazione, nella specificità del caso, di una posizione di garanzia in capo ai comodanti (i fratelli Bosio) derivante dall'omissione di disciplinare l'uso del terreno, posto adiacente alla linea ferroviaria, e dall'omessa comunicazione/adozione delle cautele previste dalla normativa ferroviaria. Pur rilevando e correggendo alcune affermazioni generali fuorvianti della sentenza di merito (per es. che il comodante abbia in generale un obbligo di vigilanza sull'uso della cosa), la Corte ha confermato il principio che, quando la cosa data in comodato presenta limitazioni d'uso per la sua natura o ubicazione, il comodante deve conformare il contratto ai limiti imposti; il mancato adempimento lo rende cogestore del rischio e corresponsabile degli eventi dannosi. Conseguentemente la condanna pronunciata in appello (pena sospesa, anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con obblighi di risarcimento/ liquidazione e provvisionale) è stata confermata. Il ricorso è quindi stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. 753/1980

    "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. ... Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia..."

    La Corte ha ritenuto che, pur se il rispetto delle distanze è rilevante, il comodante doveva comunque prevedere e limitare contrattualmente l'uso del fondo posto in prossimità della ferrovia perché la natura dell'uso (deposito di materiali edili e possibile impiego di macchinari per movimentazione) rendeva prevedibile il rischio per la circolazione ferroviaria.

  • art. 57 d.P.R. 753/1980

    "In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici... possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario."

    Richiamata dalla Corte come parte della normativa di settore che impone limiti e cautele per usi pericolosi in prossimità della ferrovia; la violazione o la mancata considerazione di queste prescrizioni può integrare elementi di responsabilità, se il comodante non adegua il contratto alle limitazioni.

  • art. 1803 c.c.

    "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta."

    La Corte ha sottolineato che il comodato implica un uso determinato della cosa e che, quando quel 'uso' presenta limiti per ragioni di sicurezza (es. vicinanza a infrastrutture ferroviarie), il comodante deve specificare le limitazioni per non concorrere al rischio.

  • art. 1804 c.c.

    Richiamato nel senso che il comodante può ottenere la restituzione della cosa e il risarcimento del danno se il comodatario tiene condotte inadempienti; la Corte rileva che il comodante aveva strumenti per intervenire ma non li aveva utilizzati.

  • art. 71, comma 4, lett. a) d.lgs. 81/2008

    Richiamato nell'originaria imputazione rispetto al comportamento del manovratore dell'autogrù; la Corte non si è limitata a valutare la violazione delle norme di sicurezza del lavoro del singolo operatore ma ha analizzato anche la rilevanza della posizione di garanzia dei proprietari del fondo.

  • artt. 430 e 449 c.p.

    Norme penali richiamate nell'editto per la configurazione del disastro ferroviario; la sentenza conferma che il fatto qualificabile come disastro ferroviario si è verificato e che la responsabilità colposa è imputabile anche per omissione dei doveri di custodia/contenimento del rischio.

  • Comunicazione R.F.I. dell'11/02/2007

    Prescriveva l'obbligo di autorizzazione preventiva per installazioni di gru o impianti la cui caduta o ribaltamento possa pregiudicare la sicurezza ferroviaria; la Corte ha ritenuto che i comodanti dovevano tener conto di tali prescrizioni nell'impostare l'accordo di comodato.

Massime di principio

  • Il comodante non ha un obbligo generale e indifferenziato di controllo sull'uso della cosa data in comodato; tuttavia, se la cosa per la sua natura o ubicazione presenta limiti d'uso (es. adiacenza a infrastrutture pericolose), il comodante deve specificare contrattualmente le modalità e i divieti d'uso o, in mancanza, può diventare cogestore del rischio e risultare corresponsabile degli eventi dannosi.
  • La valutazione della responsabilità penale per fatti commessi dal comodatario richiede l'accertamento della prevedibilità dell'evento e dell'esistenza di poteri di intervento in capo al comodante (poteri impeditivi o rimedi praticabili, come la revoca del comodato o richieste di conformità/autorizzazioni).
  • Il rispetto formale di distanze o prescrizioni tecniche (es. art. 56 d.P.R. 753/1980) è rilevante ma non esaurisce la verifica: la natura dell'uso consentito dal comodato e la conoscenza, concreta e continuativa, delle modalità d'uso del fondo influenzano la valutazione del rischio e dell'obbligo di adottare cautele contrattuali o operative.
  • Per ridurre il rischio di responsabilità civile e penale, il comodante dovrebbe: stipulare contratti scritti che definiscano espressamente gli usi consentiti e vietati, richiedere e verificare autorizzazioni amministrative/tecniche (es. da R.F.I.), inserire clausole di controllo e revoca immediata, documentare ispezioni periodiche e comunicazioni al comodatario, e prevedere obblighi assicurativi per attività potenzialmente pericolose.
  • La giurisprudenza distingue tra responsabilità per vizi/insidie della cosa (dove il comodante/proprietario è più facilmente coinvolto) e rischi originati dall'attività del comodatario; ma il comodante può concorrere quando tollera usi vietati, omette prescrizioni essenziali o non esercita i rimedi disponibili una volta noto l'uso pericoloso.

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