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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - credito - rimborso - bilancio finale di liquidazione - mancata indicazione - causa ostativa al rimborso - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società S.E.C.G. s.r.l., posta in liquidazione ed estinta nel 2014, aveva indicato nella dichiarazione IVA un credito di Euro 288.511,00, richiesto integralmente a rimborso. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo, principalmente, che il credito non fosse stato indicato nel bilancio finale di liquidazione e che la cessione del credito ai soci non fosse opponibile all'Amministrazione finanziaria, per mancata notifica e per asserita irregolarità formale dell'atto. I contribuenti hanno sostenuto che l'omessa indicazione nel bilancio finale non potesse eliminare un credito fiscale risultante dalla contabilità IVA e dalla dichiarazione, e che l'eventuale inefficacia della cessione avrebbe riguardato soltanto i rapporti con l'Amministrazione, non l'esistenza del credito.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA, ritenendo che la mancata esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisca causa ostativa, poiché la contabilità IVA consente all'Amministrazione di verificare l'esistenza, la certezza e l'inerenza del credito. La Commissione ha invece condiviso la posizione dell'Ufficio sulla mancata opponibilità della cessione non notificata al debitore ceduto, ma ha ritenuto tale profilo non decisivo per negare il rimborso. L'Amministrazione è stata condannata a erogare Euro 228.511,00, oltre agli interessi legali. È stata respinta la richiesta di subordinare il pagamento alla prestazione di una fideiussione e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30 del D.P.R. 633/1972

    Riconosce, al ricorrere dei presupposti, il diritto al rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione. Nel caso concreto il diritto è stato riconosciuto nonostante l'omessa esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione.

  • Art. 1260 del codice civile

    Disciplina la cedibilità del credito. La cessione può perfezionarsi tra cedente e cessionario senza il consenso del debitore, ma la sua opponibilità al debitore ceduto richiede la notifica o l'accettazione secondo le regole applicabili.

  • Art. 1264 del codice civile

    La cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. La mancata notifica può impedire il pagamento diretto al cessionario, ma non determina necessariamente l'inesistenza del credito ceduto.

  • Art. 38-bis del D.P.R. 633/1972

    Prevede, in determinate ipotesi, garanzie e controlli connessi all'erogazione dei rimborsi IVA. Nel caso concreto la Commissione non ha ritenuto dimostrata una causa sufficiente per subordinare il rimborso alla fideiussione richiesta dall'Ufficio.

  • Art. 69 del D.Lgs. 546/1992

    Consente al giudice, per somme superiori alla soglia prevista e valutate le condizioni del caso, di subordinare il pagamento alla prestazione di una garanzia. La richiesta è stata respinta perché l'Ufficio non aveva contestato sostanzialmente il credito né effettuato accertamenti e non risultavano integrate le condizioni invocate.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi. La Commissione ha compensato le spese considerando l'andamento del giudizio e le irregolarità formali della parte contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 9192/2016

    Il rimborso IVA di una società in liquidazione non è condizionato all'indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione, perché i libri sociali riguardano principalmente i rapporti debitori e creditori dell'impresa, mentre la contabilità IVA documenta il credito fiscale e ne consente il controllo sostanziale.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione di un credito IVA nel bilancio finale di liquidazione, se il credito risulta dalla dichiarazione e dalla contabilità IVA, costituisce normalmente un'omissione formale e non elimina automaticamente il diritto al rimborso.
  • L'Amministrazione finanziaria può negare il rimborso se contesta concretamente l'esistenza, la certezza, l'inerenza o la spettanza sostanziale del credito; la sola mancata esposizione nel bilancio finale non è sufficiente.
  • La cessione del credito deve essere notificata o accettata dal debitore ceduto per essere a lui opponibile. La mancata notifica può impedire il pagamento diretto al cessionario, ma non necessariamente incide sull'esistenza del credito o sul diritto al rimborso del titolare originario.
  • Dopo l'estinzione della società, il rimborso può essere riconosciuto ai soci secondo la disciplina applicabile, purché sia chiaramente individuata la titolarità del credito e siano documentati i relativi presupposti.
  • La richiesta di fideiussione per un rimborso IVA non opera automaticamente: deve essere giustificata dalle specifiche condizioni previste dalla legge e dalle circostanze concrete, inclusa l'eventuale contestazione sostanziale del credito o la situazione di solvibilità.

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