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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24729/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un professionista, esercente attività di dottore commercialista, impugnava tre atti impositivi relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte dirette e IVA, nonché per il 2008 anche IRPEF e IRAP. Per il 2006 l'Ufficio contestava, in particolare, l'emissione di una fattura di importo molto rilevante nei confronti di una società; per il 2007 e il 2008 gli accertamenti si fondavano anche sulle risultanze bancarie e, per il 2008, su ulteriori riprese reddituali. La CTP rigettava i ricorsi riuniti e la CTR respingeva l'appello del contribuente, ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione del difensore e, comunque, confermando nel merito la pretesa erariale sulla base delle indagini bancarie non superate da prova contraria. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario per l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo; 2) che la statuizione di rito non richiedeva ulteriori censure; 3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa al recupero di redditi assimilati al lavoro dipendente; 4) omessa pronuncia, o in subordine motivazione apparente, sulla dedotta mancata emissione e mancato incasso della fattura contestata; 5) motivazione apparente perché la CTR avrebbe richiamato in modo astratto la presunzione derivante dagli accertamenti bancari senza esaminare le prove documentali offerte dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, respingendo il secondo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto: fondata la censura sulla non corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo; fondata la doglianza di omessa pronuncia sulla specifica questione del recupero dei redditi assimilati al lavoro dipendente; fondata la censura di motivazione apparente, poiché la decisione regionale si era limitata a evocare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie senza un reale confronto con il materiale difensivo. Sono state invece respinte le censure sulla pretesa irrilevanza della statuizione di rito e sulla dedotta omessa pronuncia in ordine alla fattura, poiché sul punto la CTR aveva comunque espresso una valutazione, sia pure sintetica, affermando l'assenza di prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la necessità dell'assistenza tecnica e la relativa disciplina vanno lette in modo costituzionalmente orientato, evitando sanzioni irragionevoli e tenendo conto che il difetto di assistenza tecnica non incide sulla rappresentanza processuale.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sottoscrizione del difensore abilitato è richiesta nei casi in cui sia necessaria l'assistenza tecnica; la sua mancanza può rilevare solo nei limiti individuati dalla giurisprudenza sulla relativa nullità.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze dei conti bancari possono fondare la presunzione di ricavi o redditi non dichiarati, ma il giudice deve motivare in modo non apparente e confrontarsi con le prove contrarie offerte dal contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il motivo di gravame costituisce specifica domanda sulla quale il giudice deve decidere espressamente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio; in difetto, la decisione è nulla per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; una motivazione solo apparente è equiparata a mancanza di motivazione e comporta nullità della sentenza.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità processuale è ravvisabile quando l'atto non raggiunge lo scopo cui è preordinato, come nel caso di motivazione non idonea a consentire il controllo del percorso decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice deve esporre in modo chiaro e sintetico il ragionamento seguito, senza lasciare all'interprete il compito di ricostruirlo per congetture.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere motivata in modo tale da raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità e da garantire il giusto processo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale utilizzato per censurare omessa pronuncia e motivazione apparente, quando la sentenza non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Costituisce la base per il ricorso per cassazione nel processo tributario, richiamando i vizi processuali dedotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente e non può essere applicata in modo irragionevole, specie quando ciò finisca per danneggiare proprio il soggetto che la norma intende tutelare.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda, eccezione o motivo di appello ritualmente devoluto; non ricorre se la sentenza contiene, anche in forma sintetica, una statuizione sul punto.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia formule astratte o assertive senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza consentire il controllo della decisione.
  • In presenza di accertamenti fondati su indagini bancarie, il giudice deve confrontarsi concretamente con le prove contrarie dedotte dal contribuente; il mero richiamo alla presunzione non basta a sorreggere la decisione.
  • Nel processo tributario l'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Ufficio di utilizzare anche presunzioni particolarmente ampie, ma resta fermo l'onere del giudice di verificare la tenuta della prova e della motivazione rispetto alle contestazioni specifiche del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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