Cassazione Civile, Ordinanza n. 37193/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da due avvisi di accertamento emessi per le annualità 2007 e 2008, a fronte del mancato invio delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Per il 2007 l'Ufficio ha recuperato costi ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti; per il 2008 ha recuperato costi qualificati come fittizi o indeducibili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente dimostrasse l'effettività delle prestazioni e smentisse il meccanismo fraudolento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 17, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito escluso l'inesistenza soggettiva delle operazioni sulla base di documentazione ritenuta insufficiente dall'Ufficio, senza considerare gli elementi indiziari relativi alla fittizietà dei fornitori e alla loro assenza di mezzi e personale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi al recupero di costi per schede carburante e a maggiori ricavi non dichiarati.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, non basta la mera regolarità formale della documentazione contabile né la prova del pagamento o della consegna, occorrendo valutare il complesso degli elementi, anche presuntivi, allegati dall'Ufficio in ordine alla fittizietà del fornitore e alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della CTR sui motivi d'appello relativi a schede carburante e maggiori ricavi, con conseguente nullità parziale della sentenza. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato, insieme agli artt. 19 e 21, come norma del sistema IVA asseritamente violata per errata esclusione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto alla detrazione IVA nelle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma coinvolta nella disciplina della fatturazione IVA delle operazioni contestate.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
La sua violazione è stata ravvisata per omessa pronuncia su specifici motivi d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte lo richiama nel quadro della disciplina IVA applicabile alle operazioni fatturate e alla detrazione dell'imposta.
direttiva 2006/112/CE
Richiamata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che l'autorità tributaria può negare la detrazione se dimostra la partecipazione alla frode o la conoscibilità della stessa con ordinaria diligenza.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, quantomeno per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario o committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode fiscale.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, il contribuente che ha detratto l'IVA deve fornire la prova contraria di aver effettivamente concluso l'operazione con il cedente o di aver adottato tutta la diligenza esigibile per ignorare il carattere fraudolento dell'operazione.
- La mera regolarità formale della contabilità, la presenza di contratti e il pagamento del corrispettivo non sono, da soli, elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva riferibilità dell'operazione al soggetto fatturante né a superare gli indizi di frode allegati dall'Amministrazione.
- Il giudice di merito deve valutare complessivamente tutte le risultanze istruttorie delle parti e non può arrestarsi a un controllo formale della documentazione quando siano dedotte specifiche circostanze sintomatiche della fittizietà dell'operazione.
- L'omessa pronuncia su uno o più capi o motivi di appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
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