Cassazione Civile, Ordinanza n. 18278/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su una fattura della società poi fallita, azionato nei confronti del debitore ceduto. In appello il debitore ha ottenuto il rigetto della pretesa, con declaratoria di difetto di titolarità attiva in capo al fallimento, sul rilievo che il credito risultava notificato come ceduto a una banca, e che non vi era prova convincente della retrocessione del credito alla società originaria; la Corte territoriale ha ritenuto non sufficiente una email prodotta dalla curatela e ha affermato che, in mancanza di una nuova comunicazione al debitore, questi fosse legittimamente tenuto verso la cessionaria. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dato per operante l'art. 1264 c.c. pur dubitando dell'effettiva cessione; 2) violazione degli artt. 1260, 1264, 1376 e 2697 c.c. e dell'art. 81 c.p.c., per avere la Corte erroneamente posto a carico della cedente l'onere di provare la cessione e la retrocessione, mentre il debitore avrebbe dovuto provare il fatto estintivo o modificativo; 3) violazione delle medesime norme per avere escluso la titolarità del credito in capo al fallimento nonostante il debitore fosse comunque venuto a conoscenza, tramite email e circostanze del giudizio, che il fallimento era l'effettivo titolare del credito, senza necessità di una formale notifica di retrocessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né contraddittoria in senso tecnico, essendo stata sorretta da argomentazioni giuridiche e fattuali sufficienti. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazione di legge, in realtà miravano a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte territoriale sulla prova della cessione e della retrocessione del credito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del fallimento ricorrente, condannandolo alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione è apparente solo se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto o se sussiste un contrasto insanabile che impedisce di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità.
Richiamato in tema di cessione del credito come norma di disciplina della trasferibilità del credito.
La notificazione della cessione serve a rendere efficace nei confronti del debitore l'atto di trasferimento e a individuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento; può avvenire con mezzi idonei a portare a conoscenza del debitore la cessione.
Richiamato nel quadro della cessione del credito quale negozio a effetti traslativi connessi al consenso.
Il ricorrente lamentava un erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto che la censura investisse in realtà la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione ad agire/titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato per la definizione del ricorso in sede camerale e per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una effettiva giustificazione logico-giuridica, non quando la parte contesti la sufficienza o la condivisibilità della valutazione svolta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: se la decisione impugnata si fonda su una valutazione in fatto adeguatamente motivata, il motivo è inammissibile.
- In materia di cessione del credito, la comunicazione al debitore ha la funzione di rendergli conoscibile il soggetto legittimato a ricevere il pagamento; il debitore non può interferire nei rapporti causali tra cedente e cessionario, ma può far leva solo su fatti idonei a incidere sul pagamento liberatorio.
- La notifica di una successiva retrocessione del credito non richiede necessariamente forme solenni, ma deve comunque risultare da una comunicazione idonea a rendere certo al debitore il mutamento del soggetto titolare del credito; la mera allegazione di elementi equivoci o sibillini non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito accerta che, al momento dell'azione monitoria, il debitore aveva ricevuto una regolare notifica di cessione e non una comunicazione idonea di retrocessione, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non apparente.
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