Cassazione Civile, Sentenza n. 19696/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cessione di ramo d'azienda tra SIC S.p.A. (in liquidazione) e SC S.p.A.; i lavoratori (Vigliotti, Quinterno, Paoletti) avevano in precedenza rapporti di lavoro in somministrazione che la Corte d'appello (sentenza irrevocabile n.5921/2017) aveva qualificato come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la SIC, con decorrenze antecedenti alla cessione. Pur non essendo stati inclusi nell'elenco formale dei 58 dipendenti trasferiti, i ricorrenti sostenevano che le mansioni da loro svolte (supporto e assistenza tecnica al progetto "reddito di cittadinanza" e misure di accompagnamento all'autoimpiego) erano funzionalmente inscindibili dal ramo aziendale ceduto e dunque, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i loro rapporti dovevano passare alla cessionaria SC S.p.A.; Sviluppo Campania ha impugnato tale ricostruzione, contestando l'inerenza delle mansioni al ramo trasferito, la prova e gli effetti dell'abrogazione della L.R. Campania n.2/2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sviluppo Campania S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accertato: l'illegittimità del licenziamento intimato dalla SIC in liquidazione; il diritto dei lavoratori al passaggio alla cessionaria SC S.p.A. ai sensi dell'art. 2112 c.c.; la condanna della cessionaria al risarcimento del danno (retribuzioni) per il periodo indicato. La Cassazione ha ritenuto ammissibili e fondate le conclusioni di fatto della Corte d'appello sulla natura delle mansioni e sulla loro appartenenza al ramo trasferito, ha respinto le doglianze sulla prova e sulla rilevanza dell'abrogazione normativa, ha dichiarato irripetibili le spese sostenute da Invitalia Partecipazioni S.p.A. per mera litis denuntiatio e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità con liquidazione in favore dei difensori dei lavoratori.
Norme richiamate
Disciplina il trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione di ramo d'azienda; la Corte ha ritenuto che i rapporti dei lavoratori siano trasferiti quando le mansioni svolte risultano funzionalmente e inscindibilmente collegate al ramo ceduto, anche se i nominativi non erano espressamente elencati nel contratto di cessione.
Richiamato nella sentenza d'appello con riferimento al termine di decadenza per alcune impugnazioni; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità del termine di decadenza alla domanda di riconoscimento del trasferimento del rapporto.
Riferito all'indennità risarcitoria spettante ai lavoratori reintegrati: la sentenza di merito aveva condannato la SIC al pagamento dell'indennità prevista da questa norma.
Norme sulla mobilità; richiamate nel percorso cronologico per l'avvio delle procedure di mobilità dei dipendenti della SIC in liquidazione.
Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 461 legge 23/2006) e art. 28 decreto-legge 248/2007
Norme che hanno inciso sullo scioglimento e messa in liquidazione di SIC S.p.A.; usate per ricostruire il contesto della operazione di trasferimento del ramo aziendale.
Normazione sulle misure di accompagnamento all'autoimpiego; la Corte ha ritenuto che il core business del ramo ceduto comprendeva interventi disciplinati da questo decreto, collegando le mansioni dei lavoratori al ramo trasferito.
L.R. Campania n.2/2004 e L.R. Campania n.16/2010 (abrogazione)
La ricorrente invocava l'abrogazione della L.R. n.2/2004 per sostenere che l'attività cui i lavoratori erano addetti fosse venuta meno; la Corte ha ritenuto che l'abrogazione della legge regionale non determini automaticamente l'annullamento delle mansioni contrattualmente attribuite ai lavoratori né impedisca il loro trasferimento se quelle mansioni erano funzionalmente connesse al ramo ceduto.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere era correttamente posto a carico dei lavoratori, che lo hanno assolto con contratti di somministrazione e con la precedente sentenza passata in giudicato.
Norme sul valore e formazione della prova e sulla motivazione: la Cassazione ha escluso il vizio di violazione nella formazione della prova e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove di merito.
Regole di cassazione sui motivi di impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi proposti dalla ricorrente, richiamando i limiti del sindacato di legittimità su valutazione probatoria e omesso esame di fatti decisivi.
Disposizione sulle spese di lite: la Corte ha precisato che Invitalia, notificataria a scopo di litis denuntiatio, non poteva ottenere condanna alle spese come controparti in cassazione, essendo priva della qualifica di parte attiva nella fase di impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio.
Massime di principio
- Il passaggio dei lavoratori al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. può avvenire anche se i nominativi non sono espressamente indicati nel contratto di cessione, quando le mansioni svolte risultano funzionalmente inscindibili dal ramo trasferito.
- Una sentenza passata in giudicato che qualifica retroattivamente il rapporto di somministrazione come subordinato può integrare prova rilevante dell'appartenenza del lavoratore al ramo ceduto.
- L'abrogazione di una norma regolante l'attività (es. legge regionale) non cancella automaticamente le mansioni già attribuite contrattualmente né preclude il trasferimento se le mansioni restano riconducibili al ramo ceduto.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione della prova di merito è limitato: vizi di apprezzamento probatorio sono sindacabili solo nei casi previsti (omesso esame di fatti decisivi, contraddittorietà, insufficiente motivazione).
- La notifica dell'appello/ricorso a terzi in causa scindibile può costituire mera litis denuntiatio e non trasforma automaticamente il notificato in parte processuale ai fini di responsabilità per spese.
- L'onere della prova circa l'appartenenza al ramo trasferito grava sul lavoratore che chiede il trasferimento, ma può essere assolto mediante documenti contrattuali e precedenti pronunce favorevoli.
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