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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19638/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla decadenza o sospensione della NASpI: l'intimato aveva percepito NASpI dopo licenziamento e poi aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi con retribuzione annua oltre il minimo fiscale. L'INPS aveva interrotto (decaduto) la prestazione ritenendo applicabile la decadenza prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 22/2015 per rapporti di durata superiore a sei mesi. Il rapporto si è però concluso dopo circa 5 mesi per licenziamento durante il periodo di prova. La questione centrale è se la decadenza operi in ragione della durata contrattuale prevista (oltre sei mesi) o dell'effettiva durata dell'attività lavorativa svolta (meno di sei mesi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato l'orientamento della Corte d'appello: la decadenza dalla NASpI non deriva automaticamente dalla sola previsione contrattuale di durata superiore a sei mesi, ma dalla effettiva durata del rapporto di lavoro. Se l'attività concreta non supera sei mesi la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto e non si verifica la decadenza. Nel caso di specie, essendo il rapporto terminato prima dei sei mesi, la decadenza non ricorre; il ricorso INPS è respinto; spese compensate; indicazione sul versamento del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 22/2015, art. 9, comma 1

    «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

    La Corte interpreta l'art. 9/1 nel senso che la sanzione della decadenza si applica con riferimento all'effettiva durata del rapporto (ex post), non alla mera durata contrattualmente prevista; se l'effettiva attività è inferiore o uguale a sei mesi la prestazione è sospesa e non decade.

  • d.lgs. n. 22/2015, art. 9, comma 2

    «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell’attività il reddito annuo previsto ... La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

    Anche la disciplina del comma 2 mostra che il legislatore ragiona in funzione del rapporto concretamente instaurato e delle conseguenze pratiche (conservazione parziale della prestazione subordinata a obblighi di comunicazione).

  • d.lgs. n. 22/2015, art. 11, comma 1, lett. a)

    L'art. 11 collega la decadenza alla perdita dello stato di disoccupazione; la Corte osserva che non è possibile estendere i casi decadenziali oltre quelli espressamente previsti dalla norma (principio di tipicità).

  • d.lgs. n. 150/??? art. 19, comma 3 (richiamato)

    Citato per evidenziare la ratio della sospensione della prestazione nei rapporti infrasemestrali: tutela del beneficiario che resti involontariamente senza occupazione prima della scadenza del contratto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in punto contributo unificato: la Corte indica l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.

  • Cass. n. 2967/2018

    Richiamata a supporto del principio che in materia di prestazioni previdenziali opera la tipicità e tassatività delle ipotesi che comportano perdita di benefici.

  • Cass. n. 34894/2024

    Segnalata dalla Corte come non pertinente: tratta la diversa disciplina dell'ASpI e non il regime della NASpI oggetto della controversia.

  • Cass. n. 1049/2024

    Richiamata dall'INPS ma, secondo la Corte, non ha deciso in modo sistematico la questione ora all'esame.

Massime di principio

  • Per la NASpI la decadenza a causa di un nuovo rapporto di lavoro subordinato si verifica solo se l'effettiva durata dell'attività lavorativa supera i sei mesi, non sulla base della sola durata contrattuale prevista.
  • Se il rapporto di lavoro concretamente svolto non supera i sei mesi, la NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto e la contribuzione versata durante la sospensione è utile ai fini pensionistici.
  • La perdita dello stato di disoccupazione (e quindi la decadenza) deve essere interpretata restrittivamente: non si possono estendere le fattispecie decadenziali oltre quelle espressamente previste dalla legge.
  • In caso di incertezza o contestazione, è fondamentale documentare le date effettive di inizio e fine rapporto, la natura del recesso (es. mancato superamento del periodo di prova) e le retribuzioni percepite per dimostrare l'effettiva durata dell'attività.
  • Se il reddito annuo è inferiore al minimo escluso da imposizione, il lavoratore può conservare la NASpI (ridotta) a condizione di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9 comma 2.
  • L'interpretazione favorevole al beneficiario trova supporto nel principio di tutela sociale e nella finalità della NASpI di proteggere chi resta involontariamente disoccupato; gli enti previdenziali dovrebbero valutare la situazione concreta prima di disporre decadenze.

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